Corte costituzionale
Sentenza n. 54/2002
Corte cost., sent. 15 marzo 2002, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 54/2002
- Data di deposito
- 15 marzo 2002
- Data di decisione
- 27 febbraio 2002
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:54
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26802
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede, sulla falsariga del modulo procedimentale individuato dalla sentenza n. 23 del 1992, il potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria e, all'esito, di applicare, nella eventualità di condanna, la conseguente riduzione di pena. Infatti a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999, il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta dell'imputato e, inoltre, al giudice dell'udienza preliminare è attribuito il potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione, sicché il rimettente prospetta, riproponendola acriticamente, una soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato. - Con riguardo alle situazioni nelle quali l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato era impedito dal dissenso ingiustificato del pubblico ministero, si vedano, oltre alla citata sentenza n. 23/1992, le sentenze n. 66/1990, n. 183/1990 e n. 81/1991.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura
penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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