Corte costituzionale

Sentenza n. 54/2002

Corte cost., sent. 15 marzo 2002, n. 54

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
54/2002
Data di deposito
15 marzo 2002
Data di decisione
27 febbraio 2002
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:54

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26802

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non si prevede, sulla falsariga del modulo procedimentale individuato dalla sentenza n. 23 del 1992, il potere del giudice del dibattimento di sindacare il rigetto ingiustificato da parte del giudice per le indagini preliminari della richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato subordinata a una integrazione probatoria e, all'esito, di applicare, nella eventualità di condanna, la conseguente riduzione di pena. Infatti a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 479 del 1999, il giudizio abbreviato non si fonda più sul consenso delle parti, ma viene instaurato sulla base della mera richiesta dell'imputato e, inoltre, al giudice dell'udienza preliminare è attribuito il potere di assumere, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione, sicché il rimettente prospetta, riproponendola acriticamente, una soluzione incongrua rispetto alla nuova disciplina del giudizio abbreviato. - Con riguardo alle situazioni nelle quali l'accesso dell'imputato al giudizio abbreviato era impedito dal dissenso ingiustificato del pubblico ministero, si vedano, oltre alla citata sentenza n. 23/1992, le sentenze n. 66/1990, n. 183/1990 e n. 81/1991.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 438, 441 e 442 del codice di procedura

penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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