Corte costituzionale
Sentenza n. 533/2002
Corte cost., sent. 20 dicembre 2002, n. 533
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 533/2002
- Data di deposito
- 20 dicembre 2002
- Data di decisione
- 2 dicembre 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:533
Norme oggetto del giudizio
- art. 10, comma 1, legge provincia Bolzano n. 12 del 14 dicembre 1998
- art. 19, legge provincia Bolzano n. 12 del 14 dicembre 1998
- art. 6, comma 2, legge provincia Bolzano n. 19 del 28 dicembre 2001
- art. 20, legge provincia Bolzano n. 12 del 14 dicembre 1998
- art. 44, legge provincia Bolzano n. 19 del 28 dicembre 2001
Parametri
- art. 127, Costituzione
- art. 8, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 55, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, numero 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 97, Costituzione
- art. 9, comma 2, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 2, legge n. 124 del 3 maggio 1999
- art. 80, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 1, legge n. 959 del 27 dicembre 1953
Massime
Massima n. 27488
La mancata allegazione della relazione del Ministro per gli affari regionali al verbale del Consiglio dei ministri concernente la determinazione di impugnare una legge regionale o provinciale non costituisce motivo di inammissibilità del relativo ricorso. La soppressione della fase di rinvio governativo della delibera legislativa al Consiglio regionale o provinciale – conseguente alle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 – ha fatto, invero, venire meno la finalità alla quale era preordinata la previa esternazione, in sede politica, dei motivi della impugnazione. Il carattere politico della scelta di impugnare si esaurisce, nell'attuale sistema, nei confronti delle Regioni e delle Province autonome, nell’onere di indicare le specifiche disposizioni che si ritiene ne eccedano la competenza, potendo essere rimessa all’autonomia tecnica dell’Avvocatura generale dello Stato anche l’individuazione dei motivi di censura. Il 'thema decidendum' è, così, fissato dal ricorso e dai motivi in esso contenuti ed è solo su questi che può svolgersi il contraddittorio, senza che le Regioni o le Province possano lamentare una limitazione del diritto di difesa. – Relativamente al consolidato orientamento secondo il quale i motivi del ricorso governativo dovevano essere, nel precedente sistema di controlli di legittimità costituzionale, gli stessi che sorreggevano l’atto di rinvio, ricordate, da ultimo, le sentenze n. 135/2001; n. 569/2000; n. 194/1997; n. 29/1996; n. 384/1994. – In tema di disciplina del controllo di legittimità delle leggi regionali dopo la modifica dell’art. 127 della Costituzione in riferimento alle leggi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, menzionate le ordinanze n. 377 e n. 65/2002.
Massima n. 27489
Ai fini della ritualità del ricorso statale contro una legge regionale o provinciale non assume rilievo il fatto che sia stato erroneamente indicato il parametro alla cui stregua sottoporre a scrutinio la relativa disciplina quando, come nel caso, tale erronea indicazione non può aver impedito di rendersi agevolmente conto della consistenza della questione di legittimità costituzionale, risultando agevolmente enucleabili sia il parametro costituzionale sia le norme interposte.
Massima n. 27490
Il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l’uso distorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre nell’ordinamento una proposizione normativa di contenuto identico a quello della norma impugnata, sottraendo, nel contempo, quest’ultima, attraverso l’abrogazione, al già instaurato giudizio di legittimità costituzionale. In simili casi si impone, invece della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo. – Per una diversa soluzione relativa alla cessazione della materia del contendere, menzionata la sentenza n. 438/2002.
Massima n. 27491
Un regolamento ministeriale – pur ispirato alla logica del principio, asseritamente vigente nella legislazione statale, per il quale al servizio di insegnamento svolto presso scuole non statali non potrebbe riconoscersi il medesimo punteggio attribuito al servizio svolto presso le scuole statali – non è di per sé idoneo a fondare limiti alla potestà legislativa regionale o provinciale. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, sollevata in riferimento all’articolo 9, numero 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, in quanto violerebbe detto principio.
Massima n. 27492
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 19 – 'recte': art. 19, comma 1 – della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, come introdotto dall’art. 6, comma 2, della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, in quanto consente al personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Provincia autonoma di Bolzano in servizio nell’anno scolastico 1998-1999 e 1999-2000 – privo del prescritto titolo di studio ma in possesso del diploma di maturità e che abbia svolto servizi di supplenza per almeno 18 anni scolastici, anche non continuativi, validi come anni di servizio interi ai sensi della normativa allora vigente – di essere assunto a tempo indeterminato o determinato, previo superamento di apposito esame di idoneità o di abilitazione riservato. Non sono, infatti, derogabili dalla Provincia autonoma di Bolzano i principi che reggono la materia dell’ordinamento scolastico statale né – secondo quanto “prescritto” – la regola della necessaria stretta attinenza tra i titoli di studio, che danno accesso agli esami di abilitazione, e le discipline oggetto di insegnamento; regola ispirata al principio, rispondente all’esigenza di ragione, che vuole che la validità dell’insegnamento – e quindi dell’apprendimento dei discenti – sia assicurata mediante un’idonea specifica preparazione culturale dei docenti. Restano assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità, così come la questione, più specifica, concernente la norma, di cui allo stesso art. 19, che dispone che per il personale femminile con prole l’anzianità di servizio necessaria per l'ammissione all'esame di idoneità è ridotta di un anno per ogni figlio nato nel corso dei corrispondenti anni scolastici. - In termini, citata la sentenza n.308/1989. - L'ordinanza n. 261 del 2003 ha corretto l'indicazione dell'art. 19 della legge provinciale di Bolzano n. 12 del 1998, sostituendola con quella dell'art. 19, comma 1.
Massima n. 27493
La norma di cui all’art. 20 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, come introdotto dall’art. 6, comma 2, della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19, nel consentire che ai laureati nella Facoltà di Scienze della formazione possano essere conferite supplenze non solo temporanee ma anche annuali, relativamente a due soli anni scolastici, accorda un beneficio solo temporaneo, non limitato ai laureati della Università di Bolzano e diretto a laureati non privi di un titolo di studio riconosciuto a livello nazionale, sufficiente anche in ambito statale al conferimento di supplenze temporanee e quindi di per sé idoneo allo svolgimento dell’attività di insegnamento. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 9, comma 2, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in relazione all’art. 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Massima n. 27494
Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è oggetto di contestazione. – In termini, da ultimo, sentenze n. 353/2001; n. 382/1999; n. 35/1995; n. 446 e n. 172/1994.
Massima n. 27495
Deve essere esclusa la fondatezza di un'eccezione di inammissibilità del ricorso della Regione Veneto contro una legge della Provincia autonoma di Bolzano prospettata sul presupposto di un difetto di interesse a ricorrere quando, come asseritamente nel caso, le doglianze si limitino a riguardare l'inosservanza di un principio della legislazione statale e la violazione dell'autonomia amministrativa e finanziaria di comuni e consorzi di Comuni, e non anche una lesione delle proprie competenze legislative. Non può, infatti, negarsi la sussistenza di una legittimazione in concreto a ricorrere e di un interesse a una pronuncia sul merito del ricorso relativamente ad una disposizione che consentirebbe alla provincia di appropriarsi di risorse che spetterebbero ai Comuni presenti nel territorio della Regione.
Massima n. 27496
Nelle controversie tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale o Province autonome, le norme di rango costituzionale che definiscono le rispettive attribuzioni formano un sistema coerente ed unitario, con limiti di competenza rinvenibili, nel titolo V della parte seconda della Costituzione o negli statuti speciali, come l'altra faccia di una stessa medaglia e secondo parametri che possono essere fungibilmente evocati dall'uno o dall'altro angolo visuale. L'indicazione, peraltro, nell'impugnazione governativa, delle norme di attuazione dello statuto speciale, consente agevolmente, nel caso, di fare riferimento, quale parametro, ad una disposizione dello Statuto che attribuisce potestà legislativa concorrente, soggetta al limite dei principi fondamentali della legislazione dello Stato. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di indicazione di parametro pertinente deve pertanto essere rigettata.
Massima n. 27497
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 44 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19, in quanto dispone che i sovracanoni relativi a concessioni di derivazione di acque pubbliche per uso idroelettrico siano versati alla Provincia contestualmente al versamento dei canoni demaniali. La disciplina dei sovracanoni – qualificabili come prestazione patrimoniale imposta a fini solidaristici, non correlata all'utilizzazione dell'acqua pubblica – attiene, infatti, non già alla materia della utilizzazione delle acque – che sarebbe, ormai, di potestà esclusiva della Provincia – ma alla materia della finanza locale, sulla quale le Province autonome dispongono di potestà legislativa concorrente, soggetta al limite dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali. Tali limiti non sono venuti meno per effetto della clausola di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dovendo questa disciplina ormai essere attratta nelle materie della "armonizzazione dei bilanci pubblici" e del "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario", qualificate dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione come di potestà concorrente. La semplice previsione che detti sovracanoni siano riscossi dalla Provincia autonoma di Bolzano e la conseguente loro sottrazione, non importa se solo temporanea, ai consorzi di Comuni del bacino imbrifero montano lede sia il principio della legislazione statale relativo alla destinazione del sovracanone a un fondo comune gestito dai consorzi dei Comuni per finalità di promozione dello sviluppo economico e sociale delle popolazioni interessate e per la realizzazione di opere idrauliche necessarie; sia l'autonomia finanziaria dei Comuni e, mediatamente, della Regione Veneto, che vede privato il proprio territorio di risorse delle quali, in base alla legge statale, avrebbe dovuto essere destinataria. – In tema di configurazione del sovracanone come prestazione patrimoniale, citate le sentenze n. 257/1982 e n. 132/1957. – In tema di limite dei principi desumibili dalla legislazione statale in materie di potestà legislativa ripartita, menzionata la sentenza n. 282/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12 (Disposizioni relative agli insegnanti e ispettori per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole elementari e secondarie nonché disposizioni relative allo stato giuridico del personale insegnante), come introdotto dall'articolo 6, comma 2, della legge provinciale 28 dicembre 2001, n. 19 «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2002 e per il triennio 2002-2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2002)»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 44 della predetta legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della citata legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, sollevata, in riferimento all'articolo 9, numero 2, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e alle relative norme di attuazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 20 della medesima legge della Provincia autonoma di Bolzano 14 dicembre 1998, n. 12, introdotto dall'articolo 6, comma 2, della menzionata legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 dicembre 2001, n. 19, sollevata, in riferimento all'art. 9, comma 2 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e in relazione all'articolo 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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