Corte costituzionale

Sentenza n. 522/2002

Corte cost., sent. 6 dicembre 2002, n. 522

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
522/2002
Data di deposito
6 dicembre 2002
Data di decisione
21 novembre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:522

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27455

Il giudice del procedimento ex art. 745 del codice di procedura civile è legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale. – In senso conforme, citata la sentenza n. 414/1989.

Massima n. 27456

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione. Il rimettente non motiva, infatti, in alcun modo la ragione per la quale questa norma, concernente la cosiddetta registrazione d'ufficio, possa – sia pure, eventualmente, in combinato disposto con l'articolo 66 del medesimo decreto – precludere il rilascio della copia della sentenza in forma esecutiva.

Massima n. 27457

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 66, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nella parte in cui non prevede che la disciplina di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata. L'inadempimento dell'obbligazione tributaria, non precludendo lo svolgimento del processo di cognizione fino all'emanazione della sentenza o di altro provvedimento esecutivo – con l'obbligo, soltanto, per il cancelliere, di comunicare all'ufficio del registro l'esistenza degli atti non registrati – non può, infatti, in modo irragionevolmente diverso nei due tipi di processo e anche in violazione dell'art. 24 della Costituzione, impedire che alla sentenza o al provvedimento esecutivo sia data attuazione mediante l'esercizio della tutela giurisdizionale in via esecutiva. Restano assorbiti altri profili di censura. – In tema di inesistenza di un divieto di "imporre prestazioni fiscali in stretta e razionale correlazione con il processo", menzionate le sentenze n. 45/1963, n. 91 e n. 100/1964. – Sulla distinzione tra oneri "razionalmente collegati alla pretesa dedotta in giudizio" e oneri, invece, tendenti alla "soddisfazione di interessi del tutto estranei", menzionata la sentenza n. 80/1966, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della norma che vietava di rilasciare copie di sentenze non ancora registrate, il cui deposito in giudizio condizionasse la procedibilità dell'impugnazione. In termini, ricordata la sentenza n. 333/2001. – Sull'essere "armonicamente coordinati" l'interesse del cittadino alla tutela giurisdizionale e quello generale della comunità alla riscossione dei tributi, citate le sentenze n. 157/1969 e n. 61/1970. – Sul non contrasto con la Costituzione di discipline che condizionino "l'esercizio del diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale all'adempimento del suo dovere di contribuente", salvo il caso dell'azione giudiziaria diretta a contestare la legittimità del tributo, menzionate le sentenze n. 157/1969 e n. 111/1971. – Sulla fase dell'esecuzione forzata come "diretta a rendere effettiva l'attuazione del procedimento giurisdizionale", menzionata la sentenza n. 321/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione dal Presidente del Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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