Corte costituzionale

Sentenza n. 493/2002

Corte cost., sent. 28 novembre 2002, n. 493

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
493/2002
Data di deposito
28 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:493

Norme oggetto del giudizio

  • art. 119, regio decreto n. 267 del 16 aprile 1942

Parametri

Massime

Massima n. 27424

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 119 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267, nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento. Il diniego dell'esperibilità del reclamo si risolve, per chi abbia visto respingere la sua istanza di chiusura, in un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato a chi si opponga al decreto di chiusura. Non essendo i relativi interessi qualitativamente diversi, l'irreclamabilità del decreto di rigetto dell'istanza viola sia l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionalità del diverso trattamento riservato a situazioni soggettive speculari ma meritevoli di paritaria considerazione (così come, invece, previsto nell'omologa disciplina dell'amministrazione straordinaria), sia l'art. 24 della Costituzione, per la compressione degli strumenti di tutela giurisdizionale delle ragioni di chi ha interesse alla chiusura del fallimento. – Sul principio della non equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice che l'abbia respinta e reclamabilità ad altro giudice, richiamata la sentenza n. 253/1994, che lo enuncia a proposito del reclamo cautelare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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