Corte costituzionale
Sentenza n. 493/2002
Corte cost., sent. 28 novembre 2002, n. 493
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 493/2002
- Data di deposito
- 28 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:493
Norme oggetto del giudizio
- art. 119, regio decreto n. 267 del 16 aprile 1942
Parametri
Massime
Massima n. 27424
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 119 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267, nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento. Il diniego dell'esperibilità del reclamo si risolve, per chi abbia visto respingere la sua istanza di chiusura, in un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato a chi si opponga al decreto di chiusura. Non essendo i relativi interessi qualitativamente diversi, l'irreclamabilità del decreto di rigetto dell'istanza viola sia l'art. 3 della Costituzione, per l'irrazionalità del diverso trattamento riservato a situazioni soggettive speculari ma meritevoli di paritaria considerazione (così come, invece, previsto nell'omologa disciplina dell'amministrazione straordinaria), sia l'art. 24 della Costituzione, per la compressione degli strumenti di tutela giurisdizionale delle ragioni di chi ha interesse alla chiusura del fallimento. – Sul principio della non equivalenza, quanto a qualità della tutela giurisdizionale, tra riproponibilità dell'istanza al medesimo giudice che l'abbia respinta e reclamabilità ad altro giudice, richiamata la sentenza n. 253/1994, che lo enuncia a proposito del reclamo cautelare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 119 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui esclude la reclamabilità dinanzi alla Corte d'appello del decreto di rigetto dell'istanza di chiusura del fallimento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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