Corte costituzionale
Sentenza n. 476/2002
Corte cost., sent. 26 novembre 2002, n. 476
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 476/2002
- Data di deposito
- 26 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:476
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 3, legge n. 210 del 25 febbraio 1992
Parametri
Massime
Massima n. 27404
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. Invero la mancata previsione legislativa determina una irrazionale discriminazione, come tale vietata dall'art. 3 della Costituzione, dal momento che lo stesso legislatore - pur valutando equivalenti le patologie della epatite e della infezione da HIV ai fini dell'indennizzo - ha tuttavia ammesso il beneficio indennitario per gli operatori sanitari soltanto nel caso in cui si abbia a che fare con infezioni da HIV, ma non con epatiti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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