Corte costituzionale

Sentenza n. 476/2002

Corte cost., sent. 26 novembre 2002, n. 476

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
476/2002
Data di deposito
26 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:476

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge n. 210 del 25 febbraio 1992

Parametri

Massime

Massima n. 27404

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti. Invero la mancata previsione legislativa determina una irrazionale discriminazione, come tale vietata dall'art. 3 della Costituzione, dal momento che lo stesso legislatore - pur valutando equivalenti le patologie della epatite e della infezione da HIV ai fini dell'indennizzo - ha tuttavia ammesso il beneficio indennitario per gli operatori sanitari soltanto nel caso in cui si abbia a che fare con infezioni da HIV, ma non con epatiti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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