Corte costituzionale
Sentenza n. 446/2002
Corte cost., sent. 12 novembre 2002, n. 446
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 446/2002
- Data di deposito
- 12 novembre 2002
- Data di decisione
- 24 ottobre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:446
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 41, legge n. 335 del 8 agosto 1995
Parametri
Massime
Massima n. 27337
La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento agli articoli 2, 36 e 38 della Costituzione, riguarda la restrizione del trattamento di reversibilità spettante al coniuge superstite di lavoratore collocato in pensione prima della data di entrata in vigore della legge impugnata e morto dopo. Sulla base del principio secondo cui, anche in materia previdenziale, il legislatore può modificare la disciplina di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori solo entro i limiti della ragionevolezza – e può, pertanto, entro questo limite, al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, ridurre trattamenti pensionistici in atto – deve escludersi una lesione all’affidamento nella stabilità della relativa disciplina a favore del coniuge del titolare della pensione diretta, la cui qualità di “superstite” si configurava, all’epoca dell’entrata in vigore della legge, in termini di mera eventualità, escludendosi, perciò, anche, di potersi argomentare in termini di diritto quesito in riferimento a trattamenti non ancora attivati. Ne consegue la non fondatezza della questione proposta. – Sul principio dell’affidamento nella sicurezza giuridica come elemento essenziale dello Stato di diritto, e sul divieto che disposizioni retroattive trasmodino in regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori, si rinvia alle sentenze n. 416/1999; n. 211/1997 e n. 390/1995; nonché alla sentenza n. 525/2000 e alle ordinanze nn. 319 e 327/2001. – Sul principio secondo cui il legislatore può ridurre trattamenti pensionistici in atto, al fine di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale, si rinvia alle sentenze nn. 417 e 361/1996, 240/1994, 822/1988. – Sulla non eliminabilità in toto di una pensione legittimamente attribuita, da parte di una regolamentazione retroattiva che renda indebita l’erogazione, cfr., per come citate, le sentenze n. 211/1997 e n. 419/1999. – In tema di diritti quesiti cfr., secondo la citazione, le sentenze n. 349/1985 e n. 9/1994. – Sul principio in base al quale sono state dichiarate costituzionalmente illegittime norme suscettibili di provocare l’inaccettabile effetto per cui – pur essendosi raggiunto un certo livello di possibile trattamento pensionistico, ancorché non attivato – la prosecuzione della contribuzione, con il correlativo incremento dei versamenti, può operare in senso negativo fino a comportare una riduzione del trattamento stesso, si citano le sentenze nn. 264/1994, 388/1995, 427/1997, 201/1999 (che risultano invocate, però, dal rimettente, a sostegno del diverso assunto relativo alla maturazione progressiva del diritto al trattamento pensionistico, ed alla conseguente impossibilità che il livello potenzialmente raggiunto sia ridotto da una norma successiva meno favorevole). – Sulla dichiarazione di incostituzionalità di una norma che, in presenza di date circostanze, precludeva del tutto l’accesso alla pensione di reversibilità al coniuge del titolare di una pensione diretta già attivata – e nonostante l’esclusione della configurabilità di un diritto dell’iscritto, e “dei suoi 'aventi causa'”, all’intangibilità del trattamento pensionistico vigente al momento dell’iscrizione –, cfr., per come ininfluentemente richiamata, la sentenza n. 169/1986.
Massima n. 27338
Manifesta inammissibilità, per non rilevanza e per prospettazione ipotetica e perplessa, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione per asserita intrinseca irragionevolezza, nella parte in cui – “nell’interpretazione data dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale” – considera rilevanti, ai fini della disciplina del cumulo dei trattamenti pensionistici, soltanto i redditi soggetti ad IRPEF e non anche i redditi, quali quelli di capitale, soggetti a ritenuta d’imposta. – Sull’inammissibilità di questioni sollevate in via ipotetica, cfr., per come richiamate, le sentenze nn. 32 e 195/2002 e le ordinanze nn. 579/2000, 2 e 34/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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