Corte costituzionale
Sentenza n. 422/2002
Corte cost., sent. 18 ottobre 2002, n. 422
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 422/2002
- Data di deposito
- 18 ottobre 2002
- Data di decisione
- 7 ottobre 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:422
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, legge n. 93 del 23 marzo 2001
- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27306
Nonostante l'incertezza manifestata nel qualificare l'atto introduttivo "ricorso per dichiarazione di incostituzionalità e, comunque, per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato", la domanda della Regione Abruzzo, per sua non equivoca sostanza, può essere ritenuta introduttiva di questione di legittimità costituzionale.
Massima n. 27307
La questione di costituzionalità sollevata anteriormente all'entrata in vigore della legge cotituzionale che ha modificato il titolo V della Costituzione, con riferimento alle norme costituzionali allora vigenti e promossa per ottenere il riconoscimento delle competenze regionali, ha da essere decisa esclusivamente alla stregua delle norme costituzionali nella formulazione originaria, non rilevando, in questa circostanza, il sopravvenuto mutamento del quadro costituzionale.
Massima n. 27308
La competenza in ordine alla decisione iniziale per l'attivazione delle procedure in vista della istituzione di Parchi nazionali appartiene allo Stato, in quanto cura di un interesse non frazionabile, e solo le successive fasi procedurali richiedono modalità attuative che consentano l'espressione di tutte le istanze costituzionalmente rilevanti, sia dello Stato che delle Regioni, secondo il principio di leale cooperazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sollevata, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), laddove promuove il procedimento per la costituzione del Parco nazionale "Costa teatina" senza prevedere l'assenso o l'intesa con la Regione Abruzzo. Il rigetto della questione rende superflua ogni pronuncia circa la richiesta sospensione dell'efficacia del provvedimento legislativo denunciato. - V., conformemente, citate sentenze n. 175/1976 e n. 1031/1988.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in campo ambientale), sollevata, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 della Costituzione (questi ultimi, nella versione anteriore alla riforma operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), dalla Regione Abruzzo, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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