Corte costituzionale

Sentenza n. 394/2002

Corte cost., sent. 25 luglio 2002, n. 394

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
394/2002
Data di deposito
25 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:394

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27271

Benché la censura sia nominalmente estesa all'intero articolo denunciato, il complesso della motivazione dell'ordinanza, nella quale è puntualmente individuato il contenuto normativo che si intende sottoporre al giudizio della Corte, induce a ritenere che il dubbio di legittimità costituzionale investa il solo primo comma.

Massima n. 27272

E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui dispone l'applicabilità degli articoli 1 e 2 della stessa legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Infatti la componente negoziale propria dell'istituto del patteggiamento, postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare 'in pejus' effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento. Ed effetto saliente dell'accordo era indubbiamente la garanzia (integrità del diritto di difesa in tutti i successivi giudizi civili, amministrativi e disciplinari nei quali il medesimo fatto avesse avuto rilievo) retroattivamente incisa dalla norma denunciata. - Sull'istituto del patteggiamento v. citate sentenze n. 251/1991, n. 313/1990 e n. 66/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma

1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra

procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del

giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni

pubbliche), nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della

stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della

pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in

vigore.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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