Corte costituzionale
Sentenza n. 354/2002
Corte cost., sent. 17 luglio 2002, n. 354
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 354/2002
- Data di deposito
- 17 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:354
Norme oggetto del giudizio
- art. 688, comma 2, codice penale
- legge n. 205 del 25 giugno 1999
- decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27220
E' costituzionalmente illegittimo l'articolo 688, secondo comma, del codice penale, che punisce con l'arresto il reato di ubriachezza, se commesso da chi aveva già riportato una condanna per delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale. La norma risulta viziata da intrinseca irrazionalità in relazione alla avvenuta trasformazione in illecito amministrativo del reato di ubriachezza, di cui al primo comma - e alle finalità perseguite dalla depenalizzazione - poiché essa non costituisce più una circostanza aggravante, ma configura un reato autonomo e finisce con il punire non tanto l'ubriachezza in sé, ma una qualità personale del soggetto. Risulta altresì vanificata la finalità rieducativa che l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione assegna alla pena nonché sussiste l'aperta violazione del principio di offensività del reato, di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione e del limite ivi posto alla discrezionalità del legislatore che, nella specie, è quello di impedire la trasformazione in reato di fatti che per la generalità dei soggetti non costituiscono illecito penale, in dipendenza della qualità di condannato per determinati delitti. - Con riferimento al reato di ubriachezza e alla relativa aggravante, v. le ordinanze citate n. 53/1972, n. 185/1971 e n. 155/1971. - Sul principio di offensività del reato, v. le sentenze richiamate n. 263/2000 e n. 360/1995.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 688,
secondo comma, del codice penale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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