Corte costituzionale
Sentenza n. 334/2002
Corte cost., sent. 12 luglio 2002, n. 334
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 334/2002
- Data di deposito
- 12 luglio 2002
- Data di decisione
- 8 luglio 2002
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:334
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 31 dicembre 1971
Parametri
Massime
Massima n. 27166
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, censurato, in riferimento agli artt. 3, 37 e 38 della Costituzione, nella parte in cui subordina il diritto all'indennità di maternità delle addette ai servizi domestici, alla condizione che, per la lavoratrice interessata, risultino versati o dovuti dal datore di lavoro cinquantadue contributi settimanali nel biennio oppure ventisei nell'anno precedente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro. Il condizionamento di tale diritto al requisito contributivo è elemento non isolabile della complessa disciplina che regola la prestazione in oggetto, con riguardo sia alle specificità del rapporto di lavoro domestico sia alle caratteristiche del rapporto previdenziale che da questo deriva, con la conseguenza che un intervento della Corte, se fosse limitato alla disposizione censurata, altererebbe la coerenza del sistema, rendendolo inapplicabile nel suo complesso, mentre costituirebbe una indebita intromissione nei poteri del legislatore, se si esplicasse con una sentenza additiva. - V. sentenze n. 86/1994, n. 9/1976 e n. 27/1974, richiamate a proposito della non estensibilità alle collaboratrici domestiche del divieto di licenziamento nel periodo di gravidanza e puerperio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403 (Disciplina dell'obbligo delle
assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi
domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di
riassetto e di pulizia dei locali), sollevata, in riferimento agli
articoli 3, 37 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di
Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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