Corte costituzionale

Sentenza n. 328/2002

Corte cost., sent. 9 luglio 2002, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
328/2002
Data di deposito
9 luglio 2002
Data di decisione
1° luglio 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:328

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27188

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto la richiesta avanzata dal giudice rimettente di riformulazione dei criteri di determinazione dell'imponibile, stabiliti ai fini della tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili, comporta l'adozione di scelte legislative precluse alla Corte.

Massima n. 27189

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413) censurato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta ad un diverso trattamento tributario le plusvalenze realizzate dagli acquirenti a titolo gratuito, a seconda che costoro cedano i terreni prima oppure dopo l'inizio della lottizzazione o della realizzazione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili. Nel primo caso, infatti, non essendovi lottizzazione o attività edificatoria, ancorare il valore iniziale del bene ad un momento diverso da quello dell'acquisto, come invece stabilito dalla norma, non sarebbe possibile, se non attraverso scelte legislative che la Corte non può compiere.

Massima n. 27190

La disciplina normativa dei presupposti e dei criteri di applicazione del tributo, in relazione agli effetti della svalutazione della moneta, è insindacabile dalla Corte, con il solo limite della irragionevolezza e manifesta arbitrarietà e, di regola, non viola il principio di capacità contributiva per il solo fatto che la fluttuazione del valore della moneta modifichi gli effetti dell'applicazione di un'imposta. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, nella parte in cui, non contenendo correttivi volti ad ovviare alle conseguenze delle variazioni del potere di acquisto della moneta, determinerebbe la sottoposizione a tassazione di plusvalenze fittizie. - Cfr. le richiamate sentenze n. 126/1979 e n. 346/1999, riguardanti l'incidenza della svalutazione monetaria in campo tributario.

Massima n. 27191

Deve escludersi che la tassazione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso, di cui alla lettera b) dell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, abbia fondamento nella natura speculativa delle plusvalenze stesse. Non è pertanto fondata, per erroneità del presupposto interpretativo assunto dal giudice 'a quo', la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 e 108 del predetto d.P.R. n. 917 del 1986, censurato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 53 della Costituzione, nella parte in cui assoggetta a tassazione le plusvalenze derivanti dalla alienazione di terreni a destinazione edificatoria, anche ove esse siano realizzate attraverso la cessione di beni patrimoniali di istituzioni prive di scopo di lucro, quali le IPAB. - Cfr. le richiamate sentenza n. 171/2001 e ordinanza n. 109/2002, in tema di tassazione delle plusvalenze oggetto della questione.

Massima n. 27192

E' ammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 82, comma 2, ultimo periodo del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto, nella specie, l'ordinanza ha sinteticamente, ma in maniera adeguata, motivato la rilevanza della questione stessa nell'ambito del giudizio 'a quo'.

Massima n. 27193

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nella parte in cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. E' infatti ingiustificatamente contraddittorio e lesivo dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, che il legislatore abbia previsto, al fine di neutralizzare gli effetti dell'inflazione monetaria, solo per le plusvalenze realizzate mediante cessione dell'immobile a titolo oneroso, un criterio di rivalutazione del prezzo iniziale del bene, in quanto, l'esigenza di purgare tali effetti, si pone negli stessi termini anche per le altre plusvalenze.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera g), della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella parte in cui non contiene correttivi di carattere generale volti ad ovviare alle conseguenze della svalutazione monetaria, sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Bologna e, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì, con le ordinanze in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 82 e 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì con l'ordinanza in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Bologna e dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 9 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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