Corte costituzionale

Sentenza n. 318/2002

Corte cost., sent. 5 luglio 2002, n. 318

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
318/2002
Data di deposito
5 luglio 2002
Data di decisione
1° luglio 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:318

Norme oggetto del giudizio

  • art. 62, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 3, legge n. 814 del 10 dicembre 1973
  • art. 3, comma 154, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
  • art. 26, comma 1, legge n. 28 del 18 febbraio 1999
  • legge n. 976 del 29 giugno 1939
  • art. 9, legge n. 203 del 3 maggio 1982
  • art. 4, decreto-legge n. 326 del 4 agosto 1987
  • regio decreto legge n. 589 del 4 aprile 1939
  • legge n. 403 del 3 ottobre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 27147

Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione - gli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, i quali prevedono un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto basato sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976. Infatti detto meccanismo di determinazione del canone di equo affitto, risulta privo, ormai, di qualsiasi razionale giustificazione, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili ai quali fare eventualmente riferimento sia perché in ogni caso, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali. - Con riguardo alle previgenti discipline del canone di equo affitto, v. citate sentenze di illegittimità costituzionale n. 155/1972 e n. 153/1977. - Con riguardo alla normativa dichiarata incostituzionale, v. citata precedente sentenza di non fondatezza n. 139/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 62

della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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