Corte costituzionale
Sentenza n. 318/2002
Corte cost., sent. 5 luglio 2002, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 318/2002
- Data di deposito
- 5 luglio 2002
- Data di decisione
- 1° luglio 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:318
Norme oggetto del giudizio
- art. 62, legge n. 203 del 3 maggio 1982
- art. 3, legge n. 814 del 10 dicembre 1973
- art. 3, comma 154, legge n. 662 del 23 dicembre 1996
- art. 26, comma 1, legge n. 28 del 18 febbraio 1999
- legge n. 976 del 29 giugno 1939
- art. 9, legge n. 203 del 3 maggio 1982
- art. 4, decreto-legge n. 326 del 4 agosto 1987
- regio decreto legge n. 589 del 4 aprile 1939
- legge n. 403 del 3 ottobre 1987
Parametri
Massime
Massima n. 27147
Sono costituzionalmente illegittimi - in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione - gli articoli 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, i quali prevedono un meccanismo di determinazione del canone di equo affitto basato sul reddito dominicale stabilito a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589 convertito, con modificazioni, in legge 29 giugno 1939, n. 976. Infatti detto meccanismo di determinazione del canone di equo affitto, risulta privo, ormai, di qualsiasi razionale giustificazione, sia perché esistono dati catastali più recenti ed attendibili ai quali fare eventualmente riferimento sia perché in ogni caso, a distanza di oltre un sessantennio dal suo impianto, quel catasto ha perso qualsiasi idoneità a rappresentare le effettive e diverse caratteristiche dei terreni agricoli, cosicché non può sicuramente essere posto a base di una disciplina dei contratti agrari rispettosa della garanzia costituzionale della proprietà terriera privata e tale da soddisfare, nello stesso tempo, la finalità della instaurazione di equi rapporti sociali. - Con riguardo alle previgenti discipline del canone di equo affitto, v. citate sentenze di illegittimità costituzionale n. 155/1972 e n. 153/1977. - Con riguardo alla normativa dichiarata incostituzionale, v. citata precedente sentenza di non fondatezza n. 139/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 62
della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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