Corte costituzionale

Sentenza n. 295/2002

Corte cost., sent. 28 giugno 2002, n. 295

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
295/2002
Data di deposito
28 giugno 2002
Data di decisione
19 giugno 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:295

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27130

La norma che punisce chiunque rivela od ottiene "notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione" (c.d. notizie riservate) non lede i principî di tassatività della legge penale e di legalità della pena, in quanto, secondo una possibile lettura del complessivo quadro normativo nella materia del segreto, anche per la categoria delle notizie riservate - omogenea, sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, a quella delle notizie sottoposte a segreto di Stato - è possibile fare riferimento alla legge n. 801 del 1977, al fine di rinvenire una sufficiente specificazione dei presupposti, del carattere, del contenuto e dei limiti dell'atto di natura amministrativa che impone il divieto assistito da sanzione penale, tale da permettere un efficace controllo incidentale di legittimità dell'atto medesimo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Resta comunque auspicabile una revisione complessiva della "materia del segreto". - V. citate sentenze n. 333/1991 e n. 282/1990.

Massima n. 27131

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sotto il profilo della asserita irragionevolezza della pena massima nonché eccessiva ampiezza del divario fra il massimo e il minimo della pena prevista dalla norma censurata. Infatti il giudice rimettente, nella sua veste di giudice dell'udienza preliminare, non è chiamato a determinare la pena per il fatto per cui si procede, essendo il suo potere decisorio, nel caso di specie, circoscritto all'alternativa fra la sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone il giudizio. - Sempre in riferimento all'art. 262 cod. pen. e con riguardo a situazione processuale analoga, v. citata ordinanza n. 156/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 262 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 25

della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del

Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale, nella

parte relativa al trattamento sanzionatorio, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal predetto

giudice con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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