Corte costituzionale
Sentenza n. 295/2002
Corte cost., sent. 28 giugno 2002, n. 295
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 295/2002
- Data di deposito
- 28 giugno 2002
- Data di decisione
- 19 giugno 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- VARI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:295
Norme oggetto del giudizio
- art. 261, codice penale
- art. 262, codice penale
- art. 12, legge n. 801 del 24 ottobre 1977
Parametri
Massime
Massima n. 27130
La norma che punisce chiunque rivela od ottiene "notizie delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione" (c.d. notizie riservate) non lede i principî di tassatività della legge penale e di legalità della pena, in quanto, secondo una possibile lettura del complessivo quadro normativo nella materia del segreto, anche per la categoria delle notizie riservate - omogenea, sul piano dei requisiti oggettivi di pertinenza e di idoneità offensiva, a quella delle notizie sottoposte a segreto di Stato - è possibile fare riferimento alla legge n. 801 del 1977, al fine di rinvenire una sufficiente specificazione dei presupposti, del carattere, del contenuto e dei limiti dell'atto di natura amministrativa che impone il divieto assistito da sanzione penale, tale da permettere un efficace controllo incidentale di legittimità dell'atto medesimo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale sollevata in riferimento all'art. 25 della Costituzione. Resta comunque auspicabile una revisione complessiva della "materia del segreto". - V. citate sentenze n. 333/1991 e n. 282/1990.
Massima n. 27131
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, sotto il profilo della asserita irragionevolezza della pena massima nonché eccessiva ampiezza del divario fra il massimo e il minimo della pena prevista dalla norma censurata. Infatti il giudice rimettente, nella sua veste di giudice dell'udienza preliminare, non è chiamato a determinare la pena per il fatto per cui si procede, essendo il suo potere decisorio, nel caso di specie, circoscritto all'alternativa fra la sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone il giudizio. - Sempre in riferimento all'art. 262 cod. pen. e con riguardo a situazione processuale analoga, v. citata ordinanza n. 156/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 262 del codice penale sollevata, in riferimento all'art. 25
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale, nella
parte relativa al trattamento sanzionatorio, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal predetto
giudice con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Vari
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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