Corte costituzionale
Sentenza n. 284/2002
Corte cost., sent. 26 giugno 2002, n. 284
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 284/2002
- Data di deposito
- 26 giugno 2002
- Data di decisione
- 19 giugno 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:284
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
- legge n. 880 del 4 giugno 1938
- art. 25, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
- art. 10, regio decreto legge n. 246 del 21 febbraio 1938
- art. 15, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 16, legge n. 103 del 14 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 27121
Non è irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI, in quanto il venir meno del monopolio statale delle emissioni televisive non ha fatto venir meno l'esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico "servizio pubblico radiotelevisivo" esercitato da un apposito concessionario rientrante nella sfera pubblica con specifici obblighi di servizio pubblico, quali l'obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la funzione di promozione culturale e l'apertura dei programmi alle più significative realtà culturali. Né, sotto altro profilo, può dirsi lesivo del principio di uguaglianza il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, stante la natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettività fra obbligo tributario e fruizione effettiva del servizio. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e degli articoli 15 e 16 della legge 14 aprile 1975, n. 103, «e norme ivi citate», sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione. - Sulla natura tributaria del canone radiotelevisivo v. citata sentenza n. 81/1963; sulla sua configurazione come imposta v. citata sentenza n. 535/1988; sulla detenzione di un apparecchio televisivo quale ragionevole indice di capacità contributiva v. citate ordinanze n. 219/1989 e n. 499/1989. - Sulla cessazione del monopolio statale delle emissioni televisive, con riguardo alle trasmissioni provenienti dall'estero v. citata sentenza n. 225/1974, con riguardo alle trasmissioni in ambito locale v. citate sentenze n. 226/1974 e n. 202/1976. - Sul servizio radiotelevisio pubblico nell'ambito di un sistema misto pubblico-privato, v. citata sentenza n. 155/2002.
Massima n. 27122
E' ammesso l'intervento della RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. nel giudizio di costituzionalità concernente il canone radioteleviso, in quanto pur non essendo parte costituita nel giudizio 'a quo', è titolare di una posizione giuridica individuale, suscettibile di essere pregiudicata immediatamente ed irrimediabilmente dalla eventuale pronuncia di accoglimento.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli articoli 1, 10 e 25 del regio decreto legge 21 febbraio 1938,
n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e degli articoli 15 e 16 della
legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione
radiofonica e televisiva), "e norme ivi citate", sollevata, in
riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione, dal
Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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