Corte costituzionale
Sentenza n. 271/2002
Corte cost., sent. 24 giugno 2002, n. 271
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 271/2002
- Data di deposito
- 24 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:271
Norme oggetto del giudizio
- art. 55, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
- art. 47, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
- art. 90, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
Parametri
Massime
Massima n. 27102
Va ribadita la legittimazione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale. - Per l'affermazione implicita del principio, v. richiamo all'ordinanza n. 77/1971, e per la espressa conferma, alla sentenza n. 158/1995.
Massima n. 27103
La previsione della decadenza dal brevetto per invenzione industriale a causa del mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della tassa annuale di concessione governativa non collide con interessi e principî della Costituzione. In particolare: essa non è incompatibile con l'interesse, tutelato dall'art. 9 della Costituzione, alla «ricerca tecnica», posto che la decadenza dal brevetto comporta la generale fruibilità dell'invenzione e, dunque, l'ampliamento dei soggetti che possono procedere al suo sfruttamento; né con la tutela del lavoro intellettuale, protetto dall'art. 35 della Costituzione, posto che il lavoro dell'inventore trova riconoscimento già all'atto della concessione del brevetto. Né può addursi il contrasto con l'art. 3 della Costituzione: a) sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca della sanzione per difetto di proporzione - rispetto ad una condotta, per la quale sarebbe più adeguata l'imposizione di una soprattassa o penalità -, dovendo, al contrario, reputarsi non irragionevole la scelta del legislatore, il quale - tra una vasta tipologia di sanzioni astrattamente applicabili - ha evidentemente inteso collegare il mantenimento della privativa ad un persistente interesse del brevettante, al quale è altresì consentita la possibilità del pagamento tardivo della tassa dovuta; b) sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie, diversamente sanzionate - quali la mancata attuazione dell'invenzione brevettata - o per le quali non è prevista tassa di mantenimento o di concessione, data la non comparabilità delle situazioni a confronto. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in riferimento agli artt. 3, 9 e 35 della Costituzione. - Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla individuazione delle condotte sanzionabili nonché della tipologia e della misura delle sanzioni, salvo il controllo di conformità al principio di ragionevolezza, v. richiami alle ordinanze n. 282, n. 260, n. 60 e n. 33/2001 e n. 175/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'articolo 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo
delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni
industriali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9 e 35 della
Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti
dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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