Corte costituzionale

Sentenza n. 271/2002

Corte cost., sent. 24 giugno 2002, n. 271

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
271/2002
Data di deposito
24 giugno 2002
Data di decisione
17 giugno 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:271

Norme oggetto del giudizio

  • art. 55, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
  • art. 47, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939
  • art. 90, regio decreto n. 1127 del 29 giugno 1939

Parametri

Massime

Massima n. 27102

Va ribadita la legittimazione della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi a sollevare questioni di legittimità costituzionale in via incidentale. - Per l'affermazione implicita del principio, v. richiamo all'ordinanza n. 77/1971, e per la espressa conferma, alla sentenza n. 158/1995.

Massima n. 27103

La previsione della decadenza dal brevetto per invenzione industriale a causa del mancato pagamento, entro sei mesi dalla scadenza, della tassa annuale di concessione governativa non collide con interessi e principî della Costituzione. In particolare: essa non è incompatibile con l'interesse, tutelato dall'art. 9 della Costituzione, alla «ricerca tecnica», posto che la decadenza dal brevetto comporta la generale fruibilità dell'invenzione e, dunque, l'ampliamento dei soggetti che possono procedere al suo sfruttamento; né con la tutela del lavoro intellettuale, protetto dall'art. 35 della Costituzione, posto che il lavoro dell'inventore trova riconoscimento già all'atto della concessione del brevetto. Né può addursi il contrasto con l'art. 3 della Costituzione: a) sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca della sanzione per difetto di proporzione - rispetto ad una condotta, per la quale sarebbe più adeguata l'imposizione di una soprattassa o penalità -, dovendo, al contrario, reputarsi non irragionevole la scelta del legislatore, il quale - tra una vasta tipologia di sanzioni astrattamente applicabili - ha evidentemente inteso collegare il mantenimento della privativa ad un persistente interesse del brevettante, al quale è altresì consentita la possibilità del pagamento tardivo della tassa dovuta; b) sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie, diversamente sanzionate - quali la mancata attuazione dell'invenzione brevettata - o per le quali non è prevista tassa di mantenimento o di concessione, data la non comparabilità delle situazioni a confronto. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in riferimento agli artt. 3, 9 e 35 della Costituzione. - Sulla discrezionalità del legislatore in ordine alla individuazione delle condotte sanzionabili nonché della tipologia e della misura delle sanzioni, salvo il controllo di conformità al principio di ragionevolezza, v. richiami alle ordinanze n. 282, n. 260, n. 60 e n. 33/2001 e n. 175/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 55 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo

delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni

industriali), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 9 e 35 della

Costituzione, dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti

dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze