Corte costituzionale
Sentenza n. 270/2002
Corte cost., sent. 24 giugno 2002, n. 270
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 270/2002
- Data di deposito
- 24 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:270
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione del Senato della Repubblica del 29 luglio 1999
Parametri
Massime
Massima n. 27099
Non merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura nei confronti del Senato della Repubblica, assumendosi dalla controparte la carenza di legittimazione attiva della Sezione ricorrente. E', infatti, sufficiente constatare, da un lato, che l'attribuzione che si suppone lesa dalla delibera del Senato, di cui viene chiesto l'annullamento, è una di quelle spettanti al Consiglio superiore della magistratura in base all'art. 105 della Costituzione e, dall'altro lato, che la Sezione disciplinare è competente a "dichiarare definitivamente la volontà" del potere cui appartiene - vale a dire del Consiglio superiore - in quanto le sue determinazioni in materia disciplinare sono insuscettibili di qualsiasi revisione o avocazione da parte del 'plenum', e costituiscono piena e definitiva espressione della potestà disciplinare attribuita dalla Costituzione. - Sulla legittimità dell'esercizio delle attribuzioni disciplinari del Consiglio superiore della magistratura, in una composizione più ristretta, v. sentenze n. 12/1971 e n. 52/1998 (qui richiamate). - Sui caratteri formalmente giurisdizionali nell'esercizio della potestà disciplinare attribuita al Consiglio superiore, v. sentenze n. 145/1976, n. 289/1992, n. 71/1995 e n. 497/2000 (richiamate).
Massima n. 27100
Va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dalla Sezione disciplinare nei confronti del Senato della Repubblica, in quanto non può porsi un problema di legittimazione a sottoscrivere il ricorso da parte del presidente della Sezione - anziché dal Presidente o per sua delega dal vicepresidente del Consiglio superiore - posto che, nella specie, il ricorso è sottoscritto da chi, nello stesso tempo, era vicepresidente del Consiglio superiore e presidente del collegio giudicante che ha deliberato di sollevare il conflitto.
Massima n. 27101
Non spetta al Senato della Repubblica dichiarare che i fatti, oggetto di addebito disciplinare, di cui ai capi di incolpazione n. 2, lettere a) e b), e n. 4, nel procedimento disciplinare pendente nei confronti di un magistrato eletto in Parlamento davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione; e conseguentemente va disposto l'annullamento della deliberazione del Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, con cui si dichiara che i fatti addebitati allo stesso senatore concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, limitatamente alla parte in cui si riferisce ai fatti di cui al precedente capo a). Infatti le condotte addebitate al magistrato incolpato - consistenti rispettivamente nell'avere omesso di informare i colleghi, chiamati a sostituirlo nella conduzione di un procedimento, sullo stato del procedimento medesimo, e nell'avere disposto la cancellazione di dati da 'computer' utilizzati dal magistrato e dai suoi collaboratori, creando così un oggettivo danno alla futura conduzione di detto procedimento - sono contrarie a un dovere di collaborazione, collegato esclusivamente alla 'status' di magistrato, sia pure in aspettativa, e non potrebbero certo qualificarsi come esercizio, in forma di espressione di opinione, della funzione parlamentare. Come, d'altro canto, l'addebito di aver frequentato non occasionalmente una persona da ritenere di dubbia fama per precedenti penali e giudiziari, sia per i caratteri materiali della condotta sia - decisamente - per la sua inerenza ad un periodo anteriore all'assunzione dello 'status' di parlamentare, non può ricondursi all'ambito della insindacabilità garantita dall'art. 68, primo comma, della Costituzione. - Per l'ammissibilità del ricorso, v. ordinanza n. 530/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara che non spetta al Senato della Repubblica dichiarare che i fatti, oggetto di addebito disciplinare, di cui ai capi di incolpazione n. 2, lettere a e b e n. 4, nel procedimento disciplinare pendente nei confronti del magistrato dott. Angelo Giorgianni davanti alla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; e conseguentemente;
b) annulla la deliberazione del Senato della Repubblica, in data 29 luglio 1999, con cui si dichiara che i fatti addebitati al senatore Giorgianni concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, limitatamente alla parte in cui si riferisce ai fatti di cui al precedente capo a).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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