Corte costituzionale
Sentenza n. 269/2002
Corte cost., sent. 24 giugno 2002, n. 269
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 269/2002
- Data di deposito
- 24 giugno 2002
- Data di decisione
- 17 giugno 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:269
Norme oggetto del giudizio
- art. 2119, codice civile
- art. 34, comma 5, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 27098
Ancorché l'art. 34, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non contempli espressamente l'ipotesi di dimissioni per giusta causa, una lettura di tale disposizione che voglia dirsi conforme a Costituzione, induce a ritenere che la sua formulazione non possa escludere la corresponsione dell'indennità ordinaria di disoccupazione nelle ipotesi in cui le dimissioni del lavoratore non siano riconducibili alla sua libera scelta, in quanto indotte da comportamenti altrui idonei a integrare la condizione della improseguibilità del rapporto - come detta l'art. 2119 cod. civ. -, con conseguente stato di disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 38 della Costituzione. Intesa la disposizione predetta della legge n. 448, in questi sensi, non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata nei suoi confronti, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, sulla premessa, che essa, nell'escludere il titolo all'indennità di disoccupazione in caso di dimissioni, non distingua tra dimissioni per giusta causa ed altre forme di recesso del prestatore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 5, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo - legge finanziaria 1999), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di
Ravenna, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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