Corte costituzionale

Sentenza n. 24/2002

Corte cost., sent. 15 febbraio 2002, n. 24

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
24/2002
Data di deposito
15 febbraio 2002
Data di decisione
11 febbraio 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:24

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26761

La norma che preclude l’applicabilità del procedimento per decreto ai reati militari punibili a richiesta del comandante di corpo o di altro ente superiore - derivante dall’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., anche dopo la modifica apportata a tale disposizione dall’art. 37 della legge n. 479 del 1999 - non può dar luogo ad una questione di costituzionalità, sotto il profilo della irragionevole divergenza di disciplina tra reati comuni e reati militari e sotto quello del diverso trattamento sanzionatorio tra gli imputati di reati militari della stessa indole. Infatti, una volta che si escluda - come mostra di fare lo stesso rimettente - la comparabilità della querela e della richiesta del comandante di corpo, tanto sul piano della struttura che delle rispettive finalità, l’intera problematica della “estensione” del rito monitorio ai reati militari procedibili a richiesta viene di per sé a trasferirsi sul piano della pura discrezionalità legislativa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 459, comma 1, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. - Per il rigetto di analoga questione, v. sentenza n. 274/1997 (qui richiamata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale

militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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