Corte costituzionale
Sentenza n. 24/2002
Corte cost., sent. 15 febbraio 2002, n. 24
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 24/2002
- Data di deposito
- 15 febbraio 2002
- Data di decisione
- 11 febbraio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:24
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26761
La norma che preclude l’applicabilità del procedimento per decreto ai reati militari punibili a richiesta del comandante di corpo o di altro ente superiore - derivante dall’art. 459, comma 1, cod. proc. pen., anche dopo la modifica apportata a tale disposizione dall’art. 37 della legge n. 479 del 1999 - non può dar luogo ad una questione di costituzionalità, sotto il profilo della irragionevole divergenza di disciplina tra reati comuni e reati militari e sotto quello del diverso trattamento sanzionatorio tra gli imputati di reati militari della stessa indole. Infatti, una volta che si escluda - come mostra di fare lo stesso rimettente - la comparabilità della querela e della richiesta del comandante di corpo, tanto sul piano della struttura che delle rispettive finalità, l’intera problematica della “estensione” del rito monitorio ai reati militari procedibili a richiesta viene di per sé a trasferirsi sul piano della pura discrezionalità legislativa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale del predetto art. 459, comma 1, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. - Per il rigetto di analoga questione, v. sentenza n. 274/1997 (qui richiamata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
militare di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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