Corte costituzionale

Sentenza n. 198/2002

Corte cost., sent. 16 maggio 2002, n. 198

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
198/2002
Data di deposito
16 maggio 2002
Data di decisione
9 maggio 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:198

Norme oggetto del giudizio

  • art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 1420 del 31 dicembre 1971
  • art. 16, legge n. 233 del 2 agosto 1990

Parametri

Massime

Massima n. 27001

Posto che la totalizzazione dei periodi contributivi versati in diverse gestioni previdenziali non ha nel nostro ordinamento un carattere generale, la scelta circa la sua estensione - al di là della ipotesi, contemplata nella sentenza n. 61 del 1999, del lavoratore che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni alle quali è stato iscritto - è riservata alla discrezionalità del legislatore, al quale spetta, quindi, consentire, ai fini della misurazione della pensione, il cumulo dei contributi che il lavoratore abbia versato all'ENPALS con quelli versati alla gestione speciale commercianti presso l'INPS, e dal momento che il principio costituzionale della adeguatezza della prestazione pensionistica è comunque soddisfatto dalla presenza, nella normativa vigente, della pensione supplementare INPS che assicura l'utilizzo di tutti i periodi, anche brevi, coperti da contribuzione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233, in riferimento agli artt. 2, 3, 35 e 38 della Costituzione. - V. anche sentenza n. 527/1987 (qui richiamata) sul principio della pluralità delle coperture previdenziali, e sulla discrezionalità legislativa nella disciplina degli ordinamenti pensionistici.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420 (Norme in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo) e 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 35 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Alessandria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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