Corte costituzionale

Sentenza n. 197/2002

Corte cost., sent. 16 maggio 2002, n. 197

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
197/2002
Data di deposito
16 maggio 2002
Data di decisione
9 maggio 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:197

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge n. 546 del 29 dicembre 1987

Parametri

Massime

Massima n. 27000

L'applicazione dei principî ripetutamente affermati nonché - in continuità con essi - la stessa evoluzione del sistema normativo in ordine alla tutela della maternità, obbligano ad interpretare la norma contenuta nell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 nel senso conforme a Costituzione, che richiede cioè di attribuire l'indennità di maternità anche alle lavoratrici autonome - analogamente a quanto già previsto per le lavoratrici subordinate e per le stesse lavoratrici autonome, a seguito del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - in ogni caso e, dunque, anche nell'ipotesi di parto prematuro, per la durata complessiva di mesi cinque. Pertanto non è fondata - ove si assuma tale interpretazione - la questione di legittimità costituzionale della predetta norma della legge n. 546, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, basata sulla premessa interpretativa escludente l'indennità in questione nel periodo non goduto prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. - V. sentenza n. 405/2001 (qui richiamata) con richiamo al valore della maternità come bene da tutelare di per sé; v., inoltre, sentenze n. 361/2000, n. 310/1999, n. 3/1998 (tutte citate) sulla identica funzione che assolve il trattamento di maternità, indipendentemente dalla diversità di discipline riferite a differenti attività lavorative.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge

29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici

autonome), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31 della

Costituzione, dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze