Corte costituzionale
Sentenza n. 197/2002
Corte cost., sent. 16 maggio 2002, n. 197
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 197/2002
- Data di deposito
- 16 maggio 2002
- Data di decisione
- 9 maggio 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:197
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge n. 546 del 29 dicembre 1987
Parametri
- art. 31, Costituzione
- art. 11, legge n. 53 del 8 marzo 2000
- art. 68, decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 27000
L'applicazione dei principî ripetutamente affermati nonché - in continuità con essi - la stessa evoluzione del sistema normativo in ordine alla tutela della maternità, obbligano ad interpretare la norma contenuta nell'art. 3 della legge 29 dicembre 1987, n. 546 nel senso conforme a Costituzione, che richiede cioè di attribuire l'indennità di maternità anche alle lavoratrici autonome - analogamente a quanto già previsto per le lavoratrici subordinate e per le stesse lavoratrici autonome, a seguito del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - in ogni caso e, dunque, anche nell'ipotesi di parto prematuro, per la durata complessiva di mesi cinque. Pertanto non è fondata - ove si assuma tale interpretazione - la questione di legittimità costituzionale della predetta norma della legge n. 546, in riferimento agli artt. 3 e 31 della Costituzione, basata sulla premessa interpretativa escludente l'indennità in questione nel periodo non goduto prima del parto, qualora questo avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. - V. sentenza n. 405/2001 (qui richiamata) con richiamo al valore della maternità come bene da tutelare di per sé; v., inoltre, sentenze n. 361/2000, n. 310/1999, n. 3/1998 (tutte citate) sulla identica funzione che assolve il trattamento di maternità, indipendentemente dalla diversità di discipline riferite a differenti attività lavorative.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
29 dicembre 1987, n. 546 (Indennità di maternità per le lavoratrici
autonome), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 31 della
Costituzione, dal Tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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