Corte costituzionale

Sentenza n. 194/2002

Corte cost., sent. 16 maggio 2002, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/2002
Data di deposito
16 maggio 2002
Data di decisione
9 maggio 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
VARI
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 207, modificato, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 22, comma 1, lettere a), b) e c), legge n. 133 del 13 maggio 1999
  • art. 3, comma 205, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 3, comma 206, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
  • art. 22, comma 2, legge n. 133 del 13 maggio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26991

Va preliminarmente precisato che il 'thema decidendum' deve essere propriamente individuato - in base alle puntualizzazioni contenute nella motivazione dell'ordinanza di rimessione - nella disciplina dei corsi di riqualificazione recata dall'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549 del 1995, così come risulta dopo la "modifca legislativa" introdotta dall'art. 22 della legge n. 133 del 1999, nonché sul comma 2 dello stesso art. 22.

Massima n. 26992

È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio 1999, n. 133, che disciplina la copertura del 70% dei posti disponibili nelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono, mediante apposite procedure di riqualificazione riservate al personale appartenente alle qualifiche funzionali inferiori. Infatti il complesso delle modifiche apportate alla originaria disciplina a seguito della sentenza n. 1 del 1999, non appare adeguato a rendere le procedure di riqualificazione in esame compatibili con i principî costituzionali, in quanto: a) anziché prevedere un concorso pubblico con riserva di posti, permane la scelta del concorso "interno" riservato ai dipendenti dell'amministrazione, per di più con una percentuale dei posti disponibili particolarmente elevata, nonché incongrua e sfornita di giustificazioni diverse da quelle già valutate negativamente nella sentenza n. 1 del 1999; b) risulta ancora attribuita al criterio dell'anzianità, anche in mancanza del titolo di studio, una funzione "del tutto abnorme"; c) non è stata modificata la censurata genericità di contenuti della prova scritta di ammissione al concorso, che rimane inidonea a garantire una seria verifica dei requisiti attitudinali, nonché ad evitare una sorta di automatico e generalizzato scivolamento verso la qualifica superiore. - In tema di passaggio ad una fascia funzionale superiore e regola del pubblico concorso, v. citate sentenze n. 320/1997 e n. 1/1999. - Sugli "effetti distorsivi" che il criterio dei concorsi interni può produrre v. citate sentenze n. 313 del 1994, nonché n. 333/1993.

Massima n. 26993

È costituzionalmente illegittimo l'art. 22, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale, con riferimento alle procedure di riqualificazione già effettuate, ha fatto salvi gli atti e i procedimenti già adottati. Infatti esso è logicamente e inscindibilmente connesso con le norme contenute nell'art. 3, commi 205, 206 e 207 della legge n. 549 del 1995, come modificato dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge n. 133 del 1999, dichiarate incostituzionali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205,

206 e 207 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato

dall'art. 22, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 13 maggio

1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione,

razionalizzazione e federalismo fiscale);

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2,

della medesima legge 13 maggio 1999, n. 133.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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