Corte costituzionale
Sentenza n. 17/2002
Corte cost., sent. 6 febbraio 2002, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/2002
- Data di deposito
- 6 febbraio 2002
- Data di decisione
- 28 gennaio 2002
- Esito
- Improcedibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Massimo Vari
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:17
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Liguria del 1° marzo 2000
- legge della Regione Toscana del 19 dicembre 2000
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 127, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 26755
Sono improcedibili i ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri proposti in via principale, nei confronti, rispettivamente, delle leggi della Regione Liguria riapprovata il 1° marzo 2000 e della Regione Toscana riapprovata il 19 dicembre 2000, che recano disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, alle quali si imputa di aver sostanzialmente disatteso la disciplina statale del “ravvedimento” contenuta nel d.lgs. n. 472 del 1997 e di aver introdotto una generalizzata sanatoria per l’insufficiente o ritardato versamento dei tributi con conseguente, ulteriore, violazione del principio di eguaglianza. Infatti nelle more del giudizio di costituzionalità, attivato con i suddetti ricorsi, è venuto meno - a seguito della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e della riforma, in essa contenuta, dell’art. 127 della Costituzione - il peculiare procedimento di controllo di costituzionalità delle leggi regionali; il che inibisce perciò alla Corte l’esercizio del sindacato di costituzionalità sulle leggi impugnate prima della loro promulgazione e pubblicazione; ferma restando la facoltà per il Presidente del Consiglio dei ministri di proporre, eventualmente, impugnativa, nei termini e nei modi di cui al nuovo testo dell’art. 127 della Costituzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'improcedibilità dei ricorsi in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbario 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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