Corte costituzionale

Sentenza n. 155/2002

Corte cost., sent. 7 maggio 2002, n. 155

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
155/2002
Data di deposito
7 maggio 2002
Data di decisione
24 aprile 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:155

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge n. 28 del 22 febbraio 2000
  • art. 1, legge n. 28 del 22 febbraio 2000
  • art. 5, legge n. 28 del 22 febbraio 2000
  • art. 4, legge n. 28 del 22 febbraio 2000
  • art. 3, legge n. 28 del 22 febbraio 2000
  • art. 7, legge n. 28 del 22 febbraio 2000
  • art. 4, comma 5, legge n. 28 del 22 febbraio 2000
  • art. 4, comma 3, lettera b), legge n. 28 del 22 febbraio 2000

Parametri

Massime

Massima n. 26962

L'obbligo imposto alle singole emittenti radiotelevisive di predisporre appositi programmi di "opinioni e valutazioni politiche" durante le campagne elettorali e nei periodi non elettorali, nei quali sia assicurata la parità di accesso tra i diversi soggetti partecipanti, lungi dal costituire una forma di "funzionalizzazione" del mezzo radiotelevisivo o di "espropriazione" della identità politica delle stesse emittenti, si concretizza in un'attività rispettosa di precisi limiti "modali" nello svolgimento delle trasmissioni ovvero inerenti a profili organizzativi e imprenditoriali, che non incidono, quindi, sulla libertà di manifestazione del pensiero, salvo i doveri di neutralità e imparzialità a tutela di un interesse costituzionale generale - quale è appunto quello della informazione e formazione consapevole della volontà del cittadino-utente - in favore del quale il legislatore ha risolto non irragionevolmente il bilanciamento con la contrapposta libertà di opinione delle singole emittenti private. Non sono, pertanto, fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - Sui valori posti a presidio della informazione radiotelevisiva, v. sentenza n. 112/1993 (citata); sulla esigenza di una disciplina delle trasmissioni televisive durante la campagna elettorale, sentenza n. 48/1964 (citata); sulla parità di trattamento dei soggetti politici, sentenza n. 161/1995 (citata); sul pluralismo "esterno", sentenza n. 826/1988 (citata).

Massima n. 26963

La più incisiva disciplina della propaganda elettorale effettuata con il mezzo radiotelevisivo, rispondente alla finalità di impedire qualsiasi improprio condizionamento nella formazione della volontà degli elettori, trova ragione nel riconoscimento della particolare natura del mezzo di comunicazione usato e della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo; sicché la diversa e meno rigorosa disciplina adottata per la stampa periodica, non può costituire adeguato 'tertium comparationis', sotto il profilo della allegata disparità di trattamento, che all'evidenza non sussiste considerate le differenti caratteristiche e la disomogeneità dei mezzi in comparazione. Pertanto non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione. - Sulle differenti caratteristiche del mezzo radiotelevisivo, rispetto alla stampa, v. sentenza n. 420/1994, nonché sentenze n. 225/1974, n. 148/1981 e n. 826/1988 (tutte qui citate).

Massima n. 26964

Il diverso regime cui sono soggetti i "messaggi politici autogestiti" delle emittenti locali durante le campagne elettorali, comportante il rimborso da parte dello Stato delle spese sostenute, non si traduce per le emittenti nazionali in un esproprio di spazi radiotelevisivi privati, privo di indennizzo, stante la rilevante differenza di ordine fattuale e giuridico tra emittenti in ambito nazionale e in ambito locale nonché delle risorse finanziarie disponibili dalle une e dalle altre. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 3, lettera b) e 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in riferimento all'art. 42 della Costituzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28

(Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione

durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione

politica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21 e 42 della

Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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