Corte costituzionale
Sentenza n. 135/2002
Corte cost., sent. 24 aprile 2002, n. 135
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 135/2002
- Data di deposito
- 24 aprile 2002
- Data di decisione
- 11 aprile 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:135
Norme oggetto del giudizio
- art. 267, codice di procedura penale
- art. 271, codice di procedura penale
- art. 266, codice di procedura penale
- art. 189, codice di procedura penale
- art. 269, codice di procedura penale
- art. 268, codice di procedura penale
- art. 270, codice di procedura penale
- art. 266, comma 2, codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 26879
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e segnatamente, dell’art. 266, comma 2, dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 14 Cost. tendente all’ottenimento di una pronuncia additiva che allinei la disciplina processuale delle riprese visive in luoghi di privata dimora a quella delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti nei medesimi luoghi. Ed invero, il modello normativo evocato dal giudice 'a quo' come 'tertium comparationis' è inconferente, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto: la limitazione della libertà e segretezza delle comunicazioni, da un lato; l’invasione della sfera della libertà domiciliare in quanto tale, dall’altro. L’ipotesi della videoregistrazione che non abbia carattere di intercettazione di comunicazioni potrebbe essere disciplinata soltanto dal legislatore, nel rispetto delle garanzie costituzionali dell’art. 14 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
"degli artt. 189 e 266-271 del codice di procedura penale e,
segnatamente, dell'art. 266, comma 2, del codice di procedura
penale", sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 14 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale
di Alba con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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