Corte costituzionale
Sentenza n. 134/2002
Corte cost., sent. 24 aprile 2002, n. 134
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 134/2002
- Data di deposito
- 24 aprile 2002
- Data di decisione
- 11 aprile 2002
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:134
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 1, legge n. 219 del 5 giugno 1989
Parametri
- art. 9, legge costituzionale n. 1 del 16 gennaio 1989
- art. 3, Costituzione
- art. 27, comma 2, Costituzione
- art. 111, Costituzione
Massime
Massima n. 26876
Non vi è genericità dell’ordinanza di rimessione e quindi inammissibilità della questione di legittimità costituzionale se, dall’esposizione delle circostanze che hanno dato luogo al dubbio di costituzionalità, si evince con chiarezza che denunciato è non l’intero testo legislativo ma una disposizione in esso compresa (nella specie: non l’intera legge 5 giugno 1989, n. 219 ma la disciplina della fase processuale seguente la concessione dell’autorizzazione parlamentare, per quanto riguarda l’organo giudiziario competente a condurla, cioè l’art.3, comma 1, della legge n. 219 del 1989).
Massima n. 26877
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione. Il dubbio di costituzionalità prospettato circa la sovrapposizione nel medesimo organo giudiziario della funzione di giudice dell’udienza preliminare con quella di organo delle indagini preliminari, competente a disporre l’archiviazione e, in mancanza, a richiedere all’Assemblea parlamentare l’autorizzazione a procedere discende da un presupposto interpretativo erroneo, atteso che l’obiettiva incertezza derivante dalla lettera della legge e dall’intenzione del legislatore, induce a far prevalere le ragioni sistematiche e a ritenere che, una volta concessa l’autorizzazione dall’Assemblea parlamentare, nella forma prevista dal comma 3 dello stesso art. 9, gli atti siano restituiti al collegio che a essa li aveva inviati, affinché il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie, vale a dire per impulso del pubblico ministero e davanti agli ordinari organi giudicanti competenti. - Cfr. sentenza n. 265/1990.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme
in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90
della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27,
secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Collegio per i
procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 96 della
Costituzione istituito presso il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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