Corte costituzionale

Sentenza n. 134/2002

Corte cost., sent. 24 aprile 2002, n. 134

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
134/2002
Data di deposito
24 aprile 2002
Data di decisione
11 aprile 2002
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gustavo Zagrebelsky
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:134

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge n. 219 del 5 giugno 1989

Parametri

Massime

Massima n. 26876

Non vi è genericità dell’ordinanza di rimessione e quindi inammissibilità della questione di legittimità costituzionale se, dall’esposizione delle circostanze che hanno dato luogo al dubbio di costituzionalità, si evince con chiarezza che denunciato è non l’intero testo legislativo ma una disposizione in esso compresa (nella specie: non l’intera legge 5 giugno 1989, n. 219 ma la disciplina della fase processuale seguente la concessione dell’autorizzazione parlamentare, per quanto riguarda l’organo giudiziario competente a condurla, cioè l’art.3, comma 1, della legge n. 219 del 1989).

Massima n. 26877

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione. Il dubbio di costituzionalità prospettato circa la sovrapposizione nel medesimo organo giudiziario della funzione di giudice dell’udienza preliminare con quella di organo delle indagini preliminari, competente a disporre l’archiviazione e, in mancanza, a richiedere all’Assemblea parlamentare l’autorizzazione a procedere discende da un presupposto interpretativo erroneo, atteso che l’obiettiva incertezza derivante dalla lettera della legge e dall’intenzione del legislatore, induce a far prevalere le ragioni sistematiche e a ritenere che, una volta concessa l’autorizzazione dall’Assemblea parlamentare, nella forma prevista dal comma 3 dello stesso art. 9, gli atti siano restituiti al collegio che a essa li aveva inviati, affinché il procedimento prosegua secondo le forme ordinarie, vale a dire per impulso del pubblico ministero e davanti agli ordinari organi giudicanti competenti. - Cfr. sentenza n. 265/1990.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 3, comma 1, della legge 5 giugno 1989, n. 219 (Nuove norme

in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90

della Costituzione), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27,

secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Collegio per i

procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 96 della

Costituzione istituito presso il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze