Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2002

Corte cost., sent. 16 aprile 2002, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/2002
Data di deposito
16 aprile 2002
Data di decisione
10 aprile 2002
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:120

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26875

È costituzionalmente illegittimo l'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Infatti il diritto di difesa, inteso come effettiva possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, risulta violato da una disciplina - quale quella censurata - congegnata in maniera tale che il termine stabilito a pena di decadenza per presentare richiesta di giudizio abbreviato può scadere senza che il difensore abbia potuto illustrare al proprio assistito le opzioni difensive rispettivamente collegate al giudizio abbreviato e alla celebrazione del dibattimento. - La questione decisa è sostanzialmente nuova, in quanto si inserisce su di un contesto normativo segnato dalle profonde modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge n. 479 del 1999 (v. al riguardo citata sentenza n. 115 del 2001). Non soccorrono pertanto le precedenti pronunce sul medesimo comma 1 dell'art. 458 cod. proc. pen. (citate sentenze n. 122/1997, ordinanze nn. 36/1994, 335/1991, 225/1991 e 588/1990). - In tema di difesa tecnica, cfr. citate sentenze n. 80/1984, n. 125/1979, n. 212/1997, n. 216/1996. - Con specifico riguardo al giudizio abbreviato, v. citata ordinanza n. 182/2001. - Con riferimento al termine per dedurre eccezioni di nullità, v. citata sentenza n. 162/1975 e in relazione al termine per proporre richiesta di riesame, decorrente dalla conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, anziché dalla notifica dell'atto al difensore, la citata sentenza n. 80/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1,

del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il

termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato

decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato,

anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore,

rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per

il giudizio immediato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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