Corte costituzionale
Sentenza n. 120/2002
Corte cost., sent. 16 aprile 2002, n. 120
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 120/2002
- Data di deposito
- 16 aprile 2002
- Data di decisione
- 10 aprile 2002
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:120
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26875
È costituzionalmente illegittimo l'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Infatti il diritto di difesa, inteso come effettiva possibilità di ricorrere all'assistenza tecnica del difensore, risulta violato da una disciplina - quale quella censurata - congegnata in maniera tale che il termine stabilito a pena di decadenza per presentare richiesta di giudizio abbreviato può scadere senza che il difensore abbia potuto illustrare al proprio assistito le opzioni difensive rispettivamente collegate al giudizio abbreviato e alla celebrazione del dibattimento. - La questione decisa è sostanzialmente nuova, in quanto si inserisce su di un contesto normativo segnato dalle profonde modifiche apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla legge n. 479 del 1999 (v. al riguardo citata sentenza n. 115 del 2001). Non soccorrono pertanto le precedenti pronunce sul medesimo comma 1 dell'art. 458 cod. proc. pen. (citate sentenze n. 122/1997, ordinanze nn. 36/1994, 335/1991, 225/1991 e 588/1990). - In tema di difesa tecnica, cfr. citate sentenze n. 80/1984, n. 125/1979, n. 212/1997, n. 216/1996. - Con specifico riguardo al giudizio abbreviato, v. citata ordinanza n. 182/2001. - Con riferimento al termine per dedurre eccezioni di nullità, v. citata sentenza n. 162/1975 e in relazione al termine per proporre richiesta di riesame, decorrente dalla conoscenza del provvedimento da parte dell'imputato, anziché dalla notifica dell'atto al difensore, la citata sentenza n. 80/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1,
del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che il
termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato
decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato,
anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore,
rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per
il giudizio immediato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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