Corte costituzionale
Ordinanza n. 97/2002
Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 97/2002
- Data di deposito
- 10 aprile 2002
- Data di decisione
- 8 aprile 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:97
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 26867
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis e dell'art. 22-bis, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, rispettivamente, nella parte in cui, per i giudizi di opposizione a ordinanze-ingiunzione, non è prevista la competenza del tribunale in caso di superamento del limite di valore di trenta milioni per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva e nella parte in cui non devolve alla cognizione del tribunale, in composizione monocratica, l'ipotesi in cui il trasgressore con più azioni (come nella specie) od omissioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, venga condannato a pagare una sanzione pecuniaria complessiva superiore a lire trenta milioni. La mancata indicazione di elementi di fatto del giudizio 'a quo' come, d'altro canto, il mero rinvio alle allegazioni di parte senza specifica indicazione delle ragioni della pretesa incostituzionalità comportano, infatti, un difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni, che ne determinano perciò la manifesta inammissibilità. - V., analogamente, sentenza n. 178/2000 e ordinanza n. 193/2000, nonché ordinanza n. 432/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), proposta dal giudice di
pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma
2, della stessa legge, proposta dal giudice di pace di Mesagne con
l'ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001, in riferimento agli
artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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