Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/2002

Corte cost., ord. 10 aprile 2002, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
97/2002
Data di deposito
10 aprile 2002
Data di decisione
8 aprile 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:97

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26867

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22-bis e dell'art. 22-bis, comma 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, rispettivamente, nella parte in cui, per i giudizi di opposizione a ordinanze-ingiunzione, non è prevista la competenza del tribunale in caso di superamento del limite di valore di trenta milioni per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva e nella parte in cui non devolve alla cognizione del tribunale, in composizione monocratica, l'ipotesi in cui il trasgressore con più azioni (come nella specie) od omissioni della stessa o di diverse disposizioni di legge, venga condannato a pagare una sanzione pecuniaria complessiva superiore a lire trenta milioni. La mancata indicazione di elementi di fatto del giudizio 'a quo' come, d'altro canto, il mero rinvio alle allegazioni di parte senza specifica indicazione delle ragioni della pretesa incostituzionalità comportano, infatti, un difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni, che ne determinano perciò la manifesta inammissibilità. - V., analogamente, sentenza n. 178/2000 e ordinanza n. 193/2000, nonché ordinanza n. 432/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale dell'art. 22-bis della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), proposta dal giudice di

pace di Milano con l'ordinanza iscritta al n. 236 r.o. del 2001, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, e dell'art. 22-bis comma

2, della stessa legge, proposta dal giudice di pace di Mesagne con

l'ordinanza iscritta al n. 506 r.o. del 2001, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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