Corte costituzionale

Ordinanza n. 85/2002

Corte cost., ord. 21 marzo 2002, n. 85

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
85/2002
Data di deposito
21 marzo 2002
Data di decisione
1° marzo 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:85

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 5, legge n. 388 del 23 dicembre 2000
  • art. 4, come novellato, legge n. 401 del 13 dicembre 1989

Parametri

Massime

Massima n. 26827

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come novellato dall'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 11 e 41 della Costituzione, nella parte in cui sanziona penalmente la condotta di chi favorisce nel territorio dello Stato l'accettazione e la raccolta di scommesse da parte di una impresa comunitaria autorizzata nel paese di appartenenza. Infatti il rimettente, contestualmente alla proposizione davanti alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale per i profili di diritto interno, sottopone alla Corte di giustizia questione pregiudiziale comunitaria per verificare la compatibilità della stessa norma censurata con disposizioni di diritto comunitario, e ciò in palese contraddizione con quello che è il presupposto della rimessione della questione di costituzionalità, ovverossia la applicabilità nel giudizio 'a quo' della norma censurata.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive), come novellato dall'art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 11 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Ascoli Piceno, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 marzo 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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