Corte costituzionale
Ordinanza n. 66/2002
Corte cost., ord. 19 marzo 2002, n. 66
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 66/2002
- Data di deposito
- 19 marzo 2002
- Data di decisione
- 28 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:66
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, regio decreto n. 1611 del 31 ottobre 1933
- art. 444, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 26813
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 444 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, in quanto, dopo l'istituzione del giudice unico e la soppressione del pretore, la deroga al foro erariale - già stabilita per i giudizi innanzi ai pretori e ai conciliatori - non sarebbe più applicabile alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, nelle quali sia parte un'amministrazione dello Stato, ora attribuite alla competenza del tribunale. Infatti la questione è prospettata sulla base di una interpretazione che risulta disattesa dalla Corte di cassazione, secondo la quale, invece, è possibile interpretare le norme denunciate nel senso che tali controversie debbano ritenersi sottratte in primo grado alle regole del foro erariale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto 31 ottobre
1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e dell'art. 444 del
codice di procedura civile, rispettivamente sollevate, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di
Castrovillari e dal Tribunale di Chieti, con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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