Corte costituzionale
Ordinanza n. 64/2002
Corte cost., ord. 15 marzo 2002, n. 64
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 64/2002
- Data di deposito
- 15 marzo 2002
- Data di decisione
- 27 febbraio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:64
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
- art. 38, comma 4, come modificato, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 26810
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, nella parte in cui le censurate disposizioni nello stabilire le modalità dell’accertamento sintetico del reddito non fissano precisi criteri di rilevazione che rimarrebbero rimessi alla completa discrezionalità del Ministro, con ciò violando il principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte. Infatti il giudice rimettente non ha specificato in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, nonostante la modifica legislativa, di cui non si fa menzione nell'atto di rimessione, intervenuta anteriormente alla proposizione della questione medesima. - Sull'onere di motivazione in casi analoghi vedi le ordinanze n. 590/2000, n. 456/2000 e n. 216/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza indicata epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Marini
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
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