Corte costituzionale

Ordinanza n. 64/2002

Corte cost., ord. 15 marzo 2002, n. 64

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
64/2002
Data di deposito
15 marzo 2002
Data di decisione
27 febbraio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:64

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 26810

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dall’art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 sollevata in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, nella parte in cui le censurate disposizioni nello stabilire le modalità dell’accertamento sintetico del reddito non fissano precisi criteri di rilevazione che rimarrebbero rimessi alla completa discrezionalità del Ministro, con ciò violando il principio della riserva di legge in materia di prestazioni imposte. Infatti il giudice rimettente non ha specificato in modo rigoroso i motivi della perdurante rilevanza della questione, nonostante la modifica legislativa, di cui non si fa menzione nell'atto di rimessione, intervenuta anteriormente alla proposizione della questione medesima. - Sull'onere di motivazione in casi analoghi vedi le ordinanze n. 590/2000, n. 456/2000 e n. 216/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 23, 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Milano, con l'ordinanza indicata epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze