Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/2002

Corte cost., ord. 15 marzo 2002, n. 63

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
63/2002
Data di deposito
15 marzo 2002
Data di decisione
27 febbraio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:63

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, legge n. 479 del 16 dicembre 1999
  • art. 2, legge n. 479 del 16 dicembre 1999

Parametri

Massime

Massima n. 26809

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, nella parte in cui prevedono che i giudizi civili già pendenti dinanzi ai pretori, successivamente trasferiti ai tribunali e, infine, rimessi alla competenza del giudice di pace, siano trattati dal giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale, o la sezione distaccata di esso, di fronte al quale il giudizio era pendente e non dal giudice di pace che sarebbe stato competente se i giudizi fossero stati introdotti nella vigenza della legge n. 479 del 1999. Infatti le norme censurate individuano il giudice competente sulla base di un criterio generale, valido per tutti i giudizi e non già per singole controversie e, secondo giurisprudenza consolidata, la garanzia del giudice naturale non è lesa quando il giudice sia stato designato in modo non arbitrario né a 'posteriori', oppure direttamente dal legislatore in conformità alle regole generali, ovvero attraverso atti di soggetti ai quali sia stato attribuito il relativo potere nel rispetto della riserva di legge stabilita dalla Costituzione; e, per altro aspetto, è consentito alla discrezionalità del legislatore introdurre, nella fase transitoria fra diverse discipline ordinamentali e processuali, deroghe rispetto agli ordinari criteri di ripartizione della competenza, fondate sul ragionevole bilanciamento dei diversi interessi coinvolti nel processo. - Sul principio del giudice naturale, v. ordinanza n. 152/2001, sentenza n. 419/1998 e ordinanza n. 159/2000. - Sulla discrezionalità del legislatore in tema di competenza, v. sentenza n. 51/1997, ordinanza n. 152/2001 e ordinanza n. 201/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione dal giudice di pace di Francavilla Fontana con le due ordinanze di cui in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Marini

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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