Corte costituzionale

Ordinanza n. 531/2002

Corte cost., ord. 18 dicembre 2002, n. 531

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
531/2002
Data di deposito
18 dicembre 2002
Data di decisione
6 dicembre 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
CHIEPPA
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:531

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge n. 265 del 8 agosto 1991

Parametri

Massime

Massima n. 27485

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, in quanto – escludendo espressamente l'applicabilità del meccanismo di adeguamento stipendiale di cui all'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai trattamenti pensionistici dei magistrati – non consente il costante allineamento delle pensioni al trattamento dell'attività di servizio. Secondo costante giurisprudenza, infatti – data la natura di retribuzione differita che deve riconoscersi al trattamento pensionistico – il principio della proporzionalità della pensione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato nonché della sua adeguatezza alle esigenze di vita del lavoratore e della sua famiglia non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, spettando alla discrezionalità del legislatore determinarne le modalità di attuazione, nel bilanciamento dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti anche in relazione alle risorse finanziarie disponibili. L'esigenza di adeguamento delle pensioni alle variazioni del costo della vita è, peraltro, assicurata attraverso il meccanismo della loro perequazione automatica. – Sul principio di proporzionalità delle pensioni, menzionate, in termini, le sentenze n. 243/1992; n. 96/1991; n. 501/1988; n. 173/1986; n. 26/1980; n. 124/1968. – Sulla necessità che il requisito della proporzionalità sussista non solo al momento del collocamento a riposo del lavoratore, ma anche successivamente, in relazione al mutamento del potere di acquisto della moneta, citate le sentenze n. 96/1991 e n. 26/1980. – Sulla rilevanza, nel bilanciamento dei valori ed interessi costituzionali, del problema delle risorse finanziarie disponibili per far fronte agli impegni di spesa, citate le sentenze n. 457/1998; n. 226/1993; n. 119/1991. – Sulla "garanzia delle esigenze minime di protezione della persona", citata la sentenza n. 457/1998.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell' art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 265 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di quiescenza del personale di magistratura ed equiparato) sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2002.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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