Corte costituzionale

Ordinanza n. 5/2002

Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 5

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
5/2002
Data di deposito
30 gennaio 2002
Data di decisione
16 gennaio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:5

Norme oggetto del giudizio

  • art. 26, comma 4, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
  • art. 26, comma 5, legge n. 448 del 23 dicembre 1998

Parametri

Massime

Massima n. 26770

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, concernente la corresponsione degli accessori sulle somme dovute al personale civile e militare dello Stato per effetto del reinquadramento di cui alla legge n. 312 del 1980. Infatti il giudice rimettente - in violazione del principio di autosufficienza del provvedimento di rimessione - ha prospettato e argomentato nella motivazione dell’ordinanza di rimessione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge n. 525 del 1996 (concernente gli accessori sulla rivalutazione triennale dell’indennità giudiziaria spettante al personale del Ministero della giustizia), mentre nel dispositivo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, già sollevata con altra ordinanza, adducendo trattarsi di questione assolutamente analoga, la cui motivazione sarebbe idonea a sostenere la questione relativa all’art. 1, comma 5, della legge n. 525/1996.

Massima n. 26771

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, concernente la corresponsione degli accessori sulle somme dovute al personale civile e militare dello Stato per effetto del reinquadramento di cui alla legge n. 312 del 1980. Infatti la norma denunciata è stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 136 del 2001, onde non è più in vigore.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge

23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, rispettivamente, in

riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed in

riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 97, primo

comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del

Lazio, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Testo integrale

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