Corte costituzionale
Ordinanza n. 5/2002
Corte cost., ord. 30 gennaio 2002, n. 5
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 5/2002
- Data di deposito
- 30 gennaio 2002
- Data di decisione
- 16 gennaio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:5
Norme oggetto del giudizio
- art. 26, comma 4, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
- art. 26, comma 5, legge n. 448 del 23 dicembre 1998
Parametri
Massime
Massima n. 26770
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, concernente la corresponsione degli accessori sulle somme dovute al personale civile e militare dello Stato per effetto del reinquadramento di cui alla legge n. 312 del 1980. Infatti il giudice rimettente - in violazione del principio di autosufficienza del provvedimento di rimessione - ha prospettato e argomentato nella motivazione dell’ordinanza di rimessione la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge n. 525 del 1996 (concernente gli accessori sulla rivalutazione triennale dell’indennità giudiziaria spettante al personale del Ministero della giustizia), mentre nel dispositivo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge n. 448 del 1998, già sollevata con altra ordinanza, adducendo trattarsi di questione assolutamente analoga, la cui motivazione sarebbe idonea a sostenere la questione relativa all’art. 1, comma 5, della legge n. 525/1996.
Massima n. 26771
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, concernente la corresponsione degli accessori sulle somme dovute al personale civile e militare dello Stato per effetto del reinquadramento di cui alla legge n. 312 del 1980. Infatti la norma denunciata è stata dichiarata illegittima con la sentenza n. 136 del 2001, onde non è più in vigore.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), sollevata, rispettivamente, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed in
riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 97, primo
comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 gennaio 2002.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
Testo integrale
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