Corte costituzionale
Ordinanza n. 491/2002
Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 491
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 491/2002
- Data di deposito
- 26 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:491
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27422
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 409, comma 5, 415-bis e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101 e 112 della Costituzione, nella parte in cui prevede che, nei reati a citazione diretta – in esito a richiesta di archiviazione, avanzata dal pubblico ministero oltre la scadenza dei termini delle indagini preliminari e non accolta dal giudice –, il pubblico ministero, a seguito della richiesta di formulazione della imputazione, debba provvedere a tale adempimento senza il previo invio all’indagato dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis del codice di procedura penale, per l’avvenuta scadenza del termine delle stesse. A differenza, infatti, di quanto erroneamente presupposto dal giudice 'a quo', la lettera della legge è chiara nell’affermare – come già osservato nell'ordinanza n. 460 del 2002 relativamente ad identica questione sollevata dal medesimo giudice e dichiarata manifestamente infondata – che l’avviso di cui all’art. 415-bis del codice di rito deve essere notificato all’indagato soltanto nell’ipotesi in cui il pubblico ministero non debba “formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411”; l’esigenza di assicurare una fase di “contraddittorio” in ordine alla completezza delle indagini – cui è preordinato l’avviso in questione – in tanto si giustifica, infatti, in quanto “il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell’azione penale”, trovando, invece, il contraddittorio – nella diversa ipotesi di esercizio dell’azione penale conseguente all’ordine di formulare l’imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta – necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice, in quel caso, è tenuto a fissare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 409, comma 5, 415-bis, e 552, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze