Corte costituzionale
Ordinanza n. 490/2002
Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 490
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 490/2002
- Data di deposito
- 26 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:490
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27420
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, tra le ipotesi di incompatibilità, quella in cui il giudice dell'udienza preliminare abbia già pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di un imputato concorrente nel medesimo reato. Nella situazione di concorso di più persone nel reato, alla comunanza dell'imputazione fa riscontro – come costantemente affermato dalla Corte – una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti ed oggetto di autonome valutazioni, salva l'ipotesi estrema – presa in esame dalla sentenza n. 371 del 1996 – in cui la posizione del concorrente nel medesimo reato, già oggetto di precedente valutazione, costituisca "elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti". Non versandosi in questa peculiare situazione, non vi è motivo di discostarsi dal costante indirizzo secondo cui se il pregiudizio per l'imparzialità del giudice deriva da attività compiute in un procedimento diverso, a carico di altri soggetti, il principio del giusto processo trova attuazione mediante gli istituti dell'astensione e della ricusazione. – Sull'udienza preliminare divenuta «un momento di "giudizio"», richiamate le sentenze n. 335/2002 e n. 224/2001. – Sugli istituti dell'astensione e della ricusazione come attuativi del principio del giusto processo, citate le sentenze n. 283 e n. 113/2000; l'ordinanza n. 441/2001; le sentenze n. 306, n. 307 e n. 308/1997. – Sul diverso ambito di operatività degli istituti dell'incompatibilità e dell'astensione-ricusazione, parimenti ordinati, rispettivamente all'interno del medesimo procedimento e in procedimenti diversi, alla piena tutela del giusto processo, rinvio, da ultimo, all' ordinanza n. 367/2002, relativa a situazione di fatto simile.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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