Corte costituzionale
Ordinanza n. 487/2002
Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 487
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 487/2002
- Data di deposito
- 26 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:487
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, legge n. 367 del 5 ottobre 2001
- art. 729, comma 1, (come modificato da), codice di procedura penale
Parametri
Massime
Massima n. 27416
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 729, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367, sollevata in riferimento agli articoli 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui stabiliscono l'inutilizzabilità di documenti o di altri mezzi di prova acquisiti o trasmessi a seguito di rogatoria in violazione delle norme della Convenzione di Strasburgo del 1959 in materia di assistenza giudiziaria, ripristinando un'interpretazione restrittiva dell'art. 3 di detta Convenzione superata da quella consuetudinaria. Le ordinanze di rimessione, infatti, emesse in data anteriore all'ordinanza n. 315 del 2002 con la quale la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, non contengono profili nuovi o comunque argomentazioni che possano condurre a differenti conclusioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell' art. 729, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale), sollevate dal Tribunale di Catanzaro, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 111, primo e secondo comma della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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