Corte costituzionale

Ordinanza n. 484/2002

Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 484

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
484/2002
Data di deposito
26 novembre 2002
Data di decisione
20 novembre 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:484

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27413

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 418 e 419 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione in quanto, nel disciplinare il decreto di fissazione dell'udienza preliminare ed il relativo avviso da notificare all'imputato, non prevedono – a differenza di quanto invece espressamente previsto all'art. 552, comma 1, lettera f) del codice di procedura penale, a favore dell'imputato tratto a giudizio mediante decreto di citazione diretta – che all'imputato medesimo sia dato l'avvertimento che, ricorrendone i presupposti, può presentare richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 421, comma 3, del codice di procedura penale. L'omissione, infatti, da parte del rimettente, della precisazione, nella parte dispositiva dell'ordinanza, che l'avvertimento andrebbe previsto a pena di nullità nonché della indicazione della ragione per la quale sarebbe ricavabile dal sistema una sanzione di nullità tale da determinare la regressione del procedimento alla fase ormai esaurita dell'udienza preliminare; e l'omissione, ancora, della considerazione che la nullità per mancato avvertimento, prevista all'art. 552, comma 2, del codice di procedura penale, ripropone il contenuto della declaratoria di illegittimità costituzionale del previgente articolo 555, comma 2, del codice di procedura penale, di cui alla sentenza n. 497 del 1995; nonché, da ultimo, del chiarimento circa la riferibilità, nel mutato quadro normativo, di quelle stesse ragioni alla disciplina nella quale si vorrebbe introdurre un avviso analogo a quello previsto dall'attuale articolo 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale determinano un difetto di motivazione circa i requisiti della pregiudizialità e della rilevanza della questione nel giudizio 'a quo'. – Per la conclusione dell'inammissibilità in situazioni considerate sostanzialmente analoghe, citate le ordinanze n. 346/2000, n. 485/1995, n. 156/1994.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 418 e 419 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Nicosia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.

F.to:

Cesare RUPERTO, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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