Corte costituzionale
Ordinanza n. 479/2002
Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 479
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 479/2002
- Data di deposito
- 26 novembre 2002
- Data di decisione
- 20 novembre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:479
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto legislativo n. 283 del 29 maggio 2001
- art. 20, (sostituito), decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 15 luglio 1988
Parametri
- art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 111, comma 2, Costituzione
- art. 100, comma 4, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 27410
E' ammissibile l'intervento della Provincia autonoma di Bolzano che, pur non essendo parte del processo principale, ha un interesse giuridicamente rilevante all'esito del giudizio di costituzionalità vertente su norme di attuazione dello statuto speciale riguardanti un aspetto dell'autonomia provinciale e adottate secondo una procedura che coinvolge la stessa Provincia. - V., citato come precedente puntuale, ordinanza pronunciata nell'udienza pubblica del 20 maggio 1997, pubblicata in allegato all'ordinanza n. 277/1997.
Massima n. 27411
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione e 100, quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nella parte in cui non consente alle parti del processo civile "bilingue" di rinunciare alla stesura nelle due lingue dei verbali nonché delle sentenze e degli altri provvedimenti del giudice. infatti a) la disciplina censurata esprime un non irragionevole punto di equilibrio, individuato dal legislatore nella sua discrezionalità, tra tutela delle minoranze linguistiche e garanzia a un processo di ragionevole durata; b) il principio di buon andamento dei pubblici uffici non può essere invocato in relazione a norme che attengono alla funzione giurisdizionale in senso stretto; c) la norma dello Statuto speciale che consente l'uso disgiunto dell'una o dell'altra lingua non può essere invocata in relazione alla norma censurata che definisce proprio uno di quei casi in cui tale regola è stata espressamente esclusa; d) la pronuncia additiva richiesta comporterebbe una disciplina articolata e puntuale che non può che spettare al legislatore, anche alla luce della pluralità delle soluzioni possibili. - Sul principio di tutela delle minoranze linguistiche come principio fondamentale dell'ordinamento, v. citata sentenza n. 312/1983. - Sull'esigenza di stabilità dell'uso della lingua nel processo, v. citata ordinanza n. 411/1997. - In tema di principio della celerità del processo e inconvenienti di carattere pratico, v. citate ordinanze n. 408 e n. 32/2001. - Sul principio di buon andamento dei pubblici uffici e funzione giurisdizionale, v. citate ordinanze n. 431 e n. 204/2001, sentenza n. 115/2001. - Sul carattere delle norme di attuazione degli statuti delle regioni autonome, v. citate sentenze n. 353/2001, n. 160/1985 e n. 212/1984. - In tema di tutela dell'identità linguistica degli appartenenti a una minoranza riconosciuta e sulla necessità che interventi additivi vengono operati dal legislatore nell'esercizio della sua discrezionalità, v. citate sentenze n. 406/1999, n. 62/1992 e n. 28/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come sostituito dall'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e di processo civile, nonché in materia di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione e 100, quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 novembre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 novembre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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