Corte costituzionale
Ordinanza n. 430/2002
Corte cost., ord. 29 ottobre 2002, n. 430
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 430/2002
- Data di deposito
- 29 ottobre 2002
- Data di decisione
- 21 ottobre 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gustavo Zagrebelsky
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:430
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 1, legge della Regione siciliana n. 8 del 27 aprile 1999
- legge n. 160 del 20 maggio 1988
- art. 111, legge della Regione siciliana n. 25 del 1° settembre 1993
Parametri
Massime
Massima n. 27383
Deve dichiararsi inammissibile la tardiva costituzione in giudizio dei soggetti privati ricorrenti nei giudizi principali.
Massima n. 27384
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 8, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevedendo che il cinquanta per cento dei posti messi a concorso per la copertura di posti delle qualifiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali sia riservata esclusivamente al personale che ha prestato effettivo servizio per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 111 della legge della Regione siciliana n. 25 del 1993, irragionevolmente escluderebbe dalla riserva quanti hanno prestato la loro attività nell'ambito di un progetto di catalogazione dei beni culturali della Regione Siciliana, basato sulla legge 20 maggio 1988, n. 160. Infatti secondo il testo e la 'ratio' della disposizione censurata - che mira a non disperdere il patrimonio di professionalità formato sia con fondi statali, sia con fondi regionali -, nulla si oppone a che la norma sia interpretata nel senso di definire l'ambito dei destinatari della riserva di posti attraverso un criterio di carattere generale, collegato all'obiettivo ed effettivo esercizio delle attività di catalogazione, indipendentemente dal tempo in cui esse siano state, in concreto, messe in opera.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 aprile 1999, n. 8 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del ruolo tecnico dei beni culturali ed ambientali e disposizioni in materia di catalogazione informatizzata dei beni culturali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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