Corte costituzionale
Ordinanza n. 426/2002
Corte cost., ord. 18 ottobre 2002, n. 426
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 426/2002
- Data di deposito
- 18 ottobre 2002
- Data di decisione
- 7 ottobre 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:426
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 8, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 16, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 3, comma 1, lettera c), decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
Parametri
- art. 76, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 53, Costituzione
- art. 3, comma 144, lettera e), legge n. 662 del 23 dicembre 1996
Massime
Massima n. 27322
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 censurato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, nella parte in cui prevede l'indeducibilità dell'IRAP dalla base imponibile delle imposte sui redditi. Trattasi infatti di questione attinente al regime giuridico ed alla fase applicativa delle imposte sui redditi e perciò irrilevante nel giudizio 'a quo', avente ad oggetto una controversia in tema di rimborso dell'acconto IRAP. - V., la sentenza n. 156/2001 e ordinanze n. 103/2002 e n. 286/2001, richiamate dalla Corte, che hanno deciso nello stesso senso.
Massima n. 27323
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione - concernenti il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare: l'art. 3, comma 1, lettera c), il quale assoggetta all'imposta, così come gli imprenditori, anche i liberi professionisti; l'art. 8, che determina il valore della produzione netta ai fini della base imponibile e l'art. 16, che determina l'aliquota nella misura invariabile del 4,25% sia per gli imprenditori che per i professionisti. Le questioni riguardanti gli artt. 3, comma 1, lettera c), e 8, sono in tutto identiche a precedenti già dichiarate non fondate e manifestamente infondate e, del resto, l'assunto del giudice 'a quo', secondo cui l'onere derivante dall'IRAP sia, per i lavoratori autonomi, maggiore di quello derivante da tributi e contributi soppressi è del tutto indimostrato e formulato in via dubitativa. Riguardo, poi, alle censure riferite all'art. 16, la sottoposizione di tutti i soggetti passivi alla medesima aliquota non contrasta né con il principio di eguaglianza né con quello di capacità contributiva essendo identica, in relazione alla nuova ricchezza prodotta, l'idoneità dei soggetti stessi alla contribuzione, mentre, l'asserita violazione dell'art. 76 della Costituzione, a proposito della misura dell'aliquota medesima, è, ancora una volta, del tutto apodittica ed indimostrata e non tiene conto, in ogni caso, di quella inizialmente fissata dall'art. 3, comma 144, lettera e), della legge n. 662 del 1996. - V. la sentenza n. 156/2001 e le ordinanze n. 103/2002 e n. 286/2001, citate quali precedenti già decisi, nonché le sentenze n. 111/1997, n. 21/1996, n. 143/1995, n. 159/1985, richiamate a proposito della discrezionalità del legislatore di determinare gli indici della capacità contributiva del soggetto all'obbligazione di imposta.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lettera c), 8 e 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 53 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Torino con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 ottobre 2002.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 ottobre 2002.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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