Corte costituzionale
Ordinanza n. 416/2002
Corte cost., ord. 31 luglio 2002, n. 416
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 416/2002
- Data di deposito
- 31 luglio 2002
- Data di decisione
- 11 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:416
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, legge n. 253 del 23 maggio 1950
Parametri
- art. 42, Costituzione
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 24, Costituzione
- art. 41, Costituzione
- art. 2, Costituzione
- art. 113, Costituzione
Massime
Massima n. 27295
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253 sollevata in riferimento agli artt. 2, 24, 41, 42 e 113 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al comune il potere di autorizzare l'esecuzione degli sfratti dai locali adibiti ad uso di farmacia, senza prevedere un limite temporale all'efficacia del provvedimento che nega l'autorizzazione o, in subordine, senza prevedere un indennizzo per l'ingiusta compressione del diritto del locatore. Infatti l'ordinanza di rimessione, pur se indica i parametri costituzionali che il giudice 'a quo' ritiene violati dalla disposizione oggetto di censura, omette qualsiasi specifica motivazione in ordine agli stessi. - Sulla necessità che le ordinanze di rimessione debbano contenere le ragioni della presunta violazione delle norme costituzionali invocate dal rimettente v. la sentenza n. 384/1999 e le ordinanze n. 166 e n. 275/2000 qui citate.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950,
n. 253 (Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili
urbani), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 24, 41, 42 e 113
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della
Toscana con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in Cancelleria il 31 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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