Corte costituzionale
Ordinanza n. 412/2002
Corte cost., ord. 26 luglio 2002, n. 412
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 412/2002
- Data di deposito
- 26 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Riccardo Chieppa
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:412
Norme oggetto del giudizio
- art. 56, comma 1, legge della Regione Calabria n. 10 del 3 ottobre 1997
- art. 56, comma 6, legge della Regione Calabria n. 10 del 3 ottobre 1997
Parametri
- art. 3, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 3, Costituzione
- art. 9, Costituzione
- art. 117, Costituzione
Massime
Massima n. 27293
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, nella parte in cui consentono la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse relative a reti di telecomunicazioni di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore generale. Infatti il giudice 'a quo' ha omesso di motivare circa l'eventuale incidenza, sui termini della questione, della modifica, intervenuta anteriormente all'ordinanza di rimessione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, dell'art. 117 della Costituzione, assunto tra i parametri di riferimento. - La medesima questione era già stata sollevata dallo stesso giudice nel corso del medesimo giudizio, ma, con ordinanza n. 553/2000 la Corte aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge della Regione Calabria 24 maggio 1999 n.14. - Cfr. anche ordinanza citata n. 351/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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