Corte costituzionale

Ordinanza n. 412/2002

Corte cost., ord. 26 luglio 2002, n. 412

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
412/2002
Data di deposito
26 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Riccardo Chieppa
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:412

Norme oggetto del giudizio

  • art. 56, comma 1, legge della Regione Calabria n. 10 del 3 ottobre 1997
  • art. 56, comma 6, legge della Regione Calabria n. 10 del 3 ottobre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 27293

Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, nella parte in cui consentono la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse relative a reti di telecomunicazioni di rilevante impatto edilizio, urbanistico e funzionale con una mera autorizzazione e senza tenere conto della destinazione di zona prevista dal piano regolatore generale. Infatti il giudice 'a quo' ha omesso di motivare circa l'eventuale incidenza, sui termini della questione, della modifica, intervenuta anteriormente all'ordinanza di rimessione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, dell'art. 117 della Costituzione, assunto tra i parametri di riferimento. - La medesima questione era già stata sollevata dallo stesso giudice nel corso del medesimo giudizio, ma, con ordinanza n. 553/2000 la Corte aveva ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, per una nuova valutazione della rilevanza alla luce della sopravvenuta legge della Regione Calabria 24 maggio 1999 n.14. - Cfr. anche ordinanza citata n. 351/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) per la gestione del servizio idrico integrato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria - sezione staccata di Reggio Calabria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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