Corte costituzionale
Ordinanza n. 410/2002
Corte cost., ord. 26 luglio 2002, n. 410
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 410/2002
- Data di deposito
- 26 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Piero Alberto Capotosti
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:410
Norme oggetto del giudizio
- art. 16, legge n. 408 del 29 dicembre 1990
- art. 5, decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997
- art. 18, decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997
- art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972
- art. 26, decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997
Parametri
Massime
Massima n. 27274
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 646 (recte: n. 642), sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui impone, nelle controversie in materia di imposta di bollo, il previo esperimento dei ricorsi amministrativi al Ministero delle finanze prima di iniziare l’azione giudiziaria ordinaria. Infatti nell'ordinanza di rimessione è omessa ogni valutazione delle modifiche alla norma censurata e al quadro normativo complessivo intervenute anteriormente alla ordinanza stessa, con conseguente mancanza assoluta di motivazione della rilevanza sotto questo profilo. - Sull’illegittimità dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, esclusivamente in materia di rimborsi d’imposta, v. sentenza citata n. 406/1993. - Sull’illegittimità della giurisdizione condizionata v. citata sentenza n. 62/1998. - Sull’inammissibilità per mancata considerazione del quadro normativo v. citata ordinanza n. 148/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 33 del d.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), sollevata, in riferimento
agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dalla Corte di appello di
Genova, I sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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