Corte costituzionale
Ordinanza n. 395/2002
Corte cost., ord. 25 luglio 2002, n. 395
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 395/2002
- Data di deposito
- 25 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:395
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 359 del 8 agosto 1992
- art. 5-bis, decreto-legge n. 333 del 11 luglio 1992
- art. 81, decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986
- art. 11, legge n. 413 del 30 dicembre 1991
Parametri
Massime
Massima n. 27277
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, nella parte in cui, estendendo le previsioni dell'art. 81 del d.P.R. n. 917/1986, assoggetta a tassazione, come redditi diversi, le plusvalenze da esproprio, corrisposte nel caso di espropriazione o cessione volontaria di aree fabbricabili. Infatti: a) la facoltà del contribuente di optare per la tassazione ordinaria, gli consente di dimostrare la non configurabilità di fatto, di una plusvalenza da esproprio; b) rispetto al preteso effetto doppiamente espropriativo della tassazione dell'indennizzo, il parametro costituzionale (art. 42 con riferimento all'art. 53) non è correttamente richiamato, poiché occorre distinguere gli aspetti fiscali da quelli sostanziali-indennitari; c) riguardo ai vari profili di irragionevolezza e disparità di trattamento, il mero decorso del tempo non può esser considerato rilevante ai fini del rispetto del principio di uguaglianza, e non sussiste un rapporto di omogeneità tra le situazioni a raffronto. - Sulla valutazione di costituzionalità alla luce di un mutato quadro normativo, v. citata sentenza n. 124/1991. - Sull'esigenza di ricondurre alla medesima 'ratio' legislativa la tassazione per ogni tipo di trasferimento di beni, v. citate sentenze n. 315/1994, n. 324/1996 e ordinanza n. 109/2002. - Sulla tassazione delle plusvalenze derivanti da cessione volontaria, v. citate sentenze n. 533/1995 e n. 171/2000 e ordinanza n. 109/2002. - Sulla discrezionalità legislativa in tema di individuazione degli indici di ricchezza e della capacità contributiva, v. citate sentenze n. 362/1995, n. 111/1997, n. 412/2000, n. 155/2001 e n. 156/2001. - Sulla nozione di reddito, identificabile in base alle qualificazioni del legislatore, v. citate sentenza n. 410/1995 e ordinanze n. 452/1995 e n. 109/2002. - Sulla estraneità all'area di operatività dell'art. 53 Cost. della questione circa la congruità dell'indennizzo, v. citate sentenze n. 283/1993 e n. 148/1999. - In tema di tributi e provvedimenti ablatori, v. citata sentenza n. 21/1996. - Sul decorso del tempo e principio di uguaglianza, sempre in argomento di indennità e tassazione, v. citate sentenze n. 322/1985 e n. 21/1996. - Sulla non comparabilità di situazioni eccezionali, v. citate sentenze n. 272/1994, n. 298/1994 e n. 295/1995. - Sulle aree non edificabili in zona F, v. citate sentenze n. 172/2001 e n. 173/2001.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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