Corte costituzionale
Ordinanza n. 390/2002
Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 390
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 390/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:390
Norme oggetto del giudizio
- art. 41-bis, comma 2, bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975
Parametri
Massime
Massima n. 27256
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice che procede al giudizio penale, nel cui ambito è stato emesso il titolo cautelare in esecuzione, di sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario speciale, nei limiti in cui tale verifica si renda assolutamente necessaria ai fini di tutela del diritto alla salute dell'imputato detenuto. Infatti la tutela di tale diritto nei confronti del provvedimento ministeriale di sospensione delle regole ordinarie di trattamento risulta assicurata, da un lato, dal controllo esercitato, in sede di reclamo, dal tribunale di sorveglianza, a garanzia dei diritti del detenuto e, dall'altro lato, dai poteri conferiti in materia di libertà personale al giudice che procede, il quale - a norma degli artt. 299, comma 4-ter, e 275, commi 4-bis e ter, cod. proc. pen. - non può disporre né mantenere la custodia cautelare in carcere se sussiste incompatibilità con lo stato di salute dell'imputato e quindi è certamente abilitato a intervenire anche nei confronti del detenuto sottoposto al regime speciale di cui al predetto art. 41-bis, comma 2. - V. la sentenza n. 410/1993 (che a sua volta richiama la sentenza n. 349/1993), in tema di competenza a sindacare i provvedimenti di sospensione del regime di sorveglianza speciale, nonché la sentenza n. 351/1996, a proposito delle esigenze di tutela della salute, citate nella decisione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla
esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione,
dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze