Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/2002

Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
390/2002
Data di deposito
23 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:390

Norme oggetto del giudizio

  • art. 41-bis, comma 2, bis, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 27256

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice che procede al giudizio penale, nel cui ambito è stato emesso il titolo cautelare in esecuzione, di sindacare il contenuto del decreto ministeriale di sottoposizione al regime carcerario speciale, nei limiti in cui tale verifica si renda assolutamente necessaria ai fini di tutela del diritto alla salute dell'imputato detenuto. Infatti la tutela di tale diritto nei confronti del provvedimento ministeriale di sospensione delle regole ordinarie di trattamento risulta assicurata, da un lato, dal controllo esercitato, in sede di reclamo, dal tribunale di sorveglianza, a garanzia dei diritti del detenuto e, dall'altro lato, dai poteri conferiti in materia di libertà personale al giudice che procede, il quale - a norma degli artt. 299, comma 4-ter, e 275, commi 4-bis e ter, cod. proc. pen. - non può disporre né mantenere la custodia cautelare in carcere se sussiste incompatibilità con lo stato di salute dell'imputato e quindi è certamente abilitato a intervenire anche nei confronti del detenuto sottoposto al regime speciale di cui al predetto art. 41-bis, comma 2. - V. la sentenza n. 410/1993 (che a sua volta richiama la sentenza n. 349/1993), in tema di competenza a sindacare i provvedimenti di sospensione del regime di sorveglianza speciale, nonché la sentenza n. 351/1996, a proposito delle esigenze di tutela della salute, citate nella decisione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-bis della legge

26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della liberta),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32 e 101 della Costituzione,

dalla Corte di assise di Santa Maria Capua Vetere, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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