Corte costituzionale
Ordinanza n. 388/2002
Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 388
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 388/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:388
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27240
Manifesta infondatezza, per erroneità del presupposto interpretativo assunto dal giudice 'a quo', della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di procedura civile, censurato, con riferimento agli artt. 3, 101 e 111 della Costituzione, in quanto prevede che «la ricusazione sospende il processo», anche quando la relativa istanza, costituendo mera reiterazione di altra già dichiarata inammissibile dal giudice competente, appaia carente dei requisiti formali per la sua ammissibilità ed espressione di un uso distorto, teso all'esclusivo fine di procrastinare o di paralizzare l'attività giurisdizionale. Infatti, nonostante l'apparente rigidità della formula, la norma, secondo la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, consente al giudice di delibare preventivamente i presupposti formali della valida ricusazione, in tal modo escludendosi che un ricorso per ricusazione presentato senza rispettare le condizioni e i termini prescritti produca la sospensione del processo, non integrando esso la fattispecie che tale sospensione impone.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, terzo comma, del codice di
procedura civile (Ricusazione del giudice), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, 101 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di
Sondrio con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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