Corte costituzionale

Ordinanza n. 383/2002

Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 383

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
383/2002
Data di deposito
23 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Valerio Onida
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:383

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27258

Inammissibilità per tardività dell'atto di costituzione depositato oltre il termine perentorio, stabilito dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - V., nello stesso senso, tra le molte, viene richiamata l'ordinanza n. 309/2002.

Massima n. 27259

Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Nella specie, pertanto, l'intervenuta cessazione dalla carica di assessore comunale - a prescindere dalla sua idoneità a rimuovere la denunciata situazione di incompatibilità - non impone la restituzione degli atti al giudice rimettente. - Cfr., da ultimo, in senso conforme, la citata ordinanza n. 110/2000.

Massima n. 27260

Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto tale norma si riferisce alle cause ostative alla carica di assessore di un comune compreso nel territorio della regione, e non all'ipotesi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, di cui si controverte nel giudizio 'a quo', che continua ad essere disciplinata dall'art. 4 della legge n. 154 del 23 aprile 1981.

Massima n. 27261

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 il quale disciplina le cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale. Infatti la norma censurata non è tale da ledere la competenza che il nuovo testo dell'art. 122 Cost. riserva alla Regione in tema di incompatibilità, mentre l'intervenuta modifica del regolamento interno del Consiglio regionale del Lazio con cui si dispone la sospensione delle procedure di esame delle cause di incompatibilità, fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, non integra una disciplina regionale suscettibile di sostituirsi a quella della legge statale in vigore. - Cfr., con riferimento al principio di continuità, citate sentenze n. 13 e n. 269/1974.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;

b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.

Il cancelliere: Fruscella

Testo integrale

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