Corte costituzionale
Ordinanza n. 383/2002
Corte cost., ord. 23 luglio 2002, n. 383
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 383/2002
- Data di deposito
- 23 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Valerio Onida
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:383
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 154 del 23 aprile 1981
- art. 65, decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000
- art. 274, comma 1, lettera l), legge n. 154 del 23 aprile 1981
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 25, comma 2, legge n. 87 del 11 novembre 1953
- art. 22, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 123, Costituzione
- art. 122, Costituzione
- art. 76, Costituzione
- art. 5, Costituzione
- art. 2, legge costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999
- art. 122, (sostituito), Costituzione
Massime
Massima n. 27258
Inammissibilità per tardività dell'atto di costituzione depositato oltre il termine perentorio, stabilito dall'art. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. - V., nello stesso senso, tra le molte, viene richiamata l'ordinanza n. 309/2002.
Massima n. 27259
Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Nella specie, pertanto, l'intervenuta cessazione dalla carica di assessore comunale - a prescindere dalla sua idoneità a rimuovere la denunciata situazione di incompatibilità - non impone la restituzione degli atti al giudice rimettente. - Cfr., da ultimo, in senso conforme, la citata ordinanza n. 110/2000.
Massima n. 27260
Manifesta inammissibilità, per irrilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto tale norma si riferisce alle cause ostative alla carica di assessore di un comune compreso nel territorio della regione, e non all'ipotesi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, di cui si controverte nel giudizio 'a quo', che continua ad essere disciplinata dall'art. 4 della legge n. 154 del 23 aprile 1981.
Massima n. 27261
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 il quale disciplina le cause di incompatibilità alla carica di consigliere regionale. Infatti la norma censurata non è tale da ledere la competenza che il nuovo testo dell'art. 122 Cost. riserva alla Regione in tema di incompatibilità, mentre l'intervenuta modifica del regolamento interno del Consiglio regionale del Lazio con cui si dispone la sospensione delle procedure di esame delle cause di incompatibilità, fino all'entrata in vigore della legge regionale in materia, non integra una disciplina regionale suscettibile di sostituirsi a quella della legge statale in vigore. - Cfr., con riferimento al principio di continuità, citate sentenze n. 13 e n. 269/1974.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 76, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale), sollevata, in riferimento agli articoli 5, 122 e 123 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in Cancelleria il 23 luglio 2002.
Il cancelliere: Fruscella
Testo integrale
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