Corte costituzionale
Ordinanza n. 367/2002
Corte cost., ord. 18 luglio 2002, n. 367
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 367/2002
- Data di deposito
- 18 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:367
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 27218
Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non estende la sfera di operatività dell'istituto dell'incompatibilità all'ipotesi in cui il giudice, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di alcuni imputati, abbia già emesso sentenza in esito a giudizio abbreviato nei confronti di altri imputati concorrenti nel medesimo reato. Infatti, secondo l'indirizzo, costantemente seguito nella giurisprudenza costituzionale, la sfera di applicazione dell'istituto dell'incompatibilità si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento, mentre, se il pregiudizio per l'imparzialità del giudice deriva da attività compiute in un procedimento diverso, il principio del giusto processo trova attuazione mediante gli istituti dell'astensione e della ricusazione. - Sull'indirizzo costantemente seguito, v. citate sentenze n. 283/2000, n. 113/2000, ordinanza n. 441/2001, sentenze n. 306/1997, n. 307/1997, n. 308/1997, ordinanza n. 441/2001. - Sull'udienza preliminare come "momento di giudizio" e sulla applicabilità dell'art. 34 cod. proc. pen., v. citate sentenze n. 224/2001, n. 335/2002. - Sulla operatività dell'istituto dell'incompatibilità anche quando le funzioni pregiudicante e pregiudicata si collocano in procedimenti diversi, v. citate sentenze n. 371/1996, n. 241/1999 e n. 113/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della
Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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