Corte costituzionale

Ordinanza n. 367/2002

Corte cost., ord. 18 luglio 2002, n. 367

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
367/2002
Data di deposito
18 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:367

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27218

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non estende la sfera di operatività dell'istituto dell'incompatibilità all'ipotesi in cui il giudice, chiamato a celebrare l'udienza preliminare nei confronti di alcuni imputati, abbia già emesso sentenza in esito a giudizio abbreviato nei confronti di altri imputati concorrenti nel medesimo reato. Infatti, secondo l'indirizzo, costantemente seguito nella giurisprudenza costituzionale, la sfera di applicazione dell'istituto dell'incompatibilità si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento, mentre, se il pregiudizio per l'imparzialità del giudice deriva da attività compiute in un procedimento diverso, il principio del giusto processo trova attuazione mediante gli istituti dell'astensione e della ricusazione. - Sull'indirizzo costantemente seguito, v. citate sentenze n. 283/2000, n. 113/2000, ordinanza n. 441/2001, sentenze n. 306/1997, n. 307/1997, n. 308/1997, ordinanza n. 441/2001. - Sull'udienza preliminare come "momento di giudizio" e sulla applicabilità dell'art. 34 cod. proc. pen., v. citate sentenze n. 224/2001, n. 335/2002. - Sulla operatività dell'istituto dell'incompatibilità anche quando le funzioni pregiudicante e pregiudicata si collocano in procedimenti diversi, v. citate sentenze n. 371/1996, n. 241/1999 e n. 113/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della

Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di

Napoli, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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