Corte costituzionale

Ordinanza n. 360/2002

Corte cost., ord. 17 luglio 2002, n. 360

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
360/2002
Data di deposito
17 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:360

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 27250

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 674, comma 1-bis, del codice di procedura penale, introdotto dall'art. 1, comma 2, della legge 26 marzo 2001, n. 128, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il giudice della esecuzione possa concedere la sospensione condizionale della pena quando rileva l'inesistenza della causa ostativa di cui all'art. 164, quarto comma, del codice penale. Infatti la premessa su cui si fonda la richiesta del giudice 'a quo' è palesemente erronea poiché mentre il giudice della esecuzione, quando - esercitando il potere attribuitogli dall’articolo in questione - revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena si limita ad effettuare un mero riscontro formale sull'esistenza o meno di condanne ostative, nel caso alternativo e opposto di concessione 'ex novo' di quello stesso beneficio - sia pure in virtù di revoca della sentenza di condanna ostativa - verrebbe invece ad essere attribuito al giudice della esecuzione un compito valutativo e di pieno merito, riservato alla sfera della cognizione. - Con riguardo alla idoneità come 'tertium comparationis' di norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali, v., 'ex plurimis', sentenze citate n. 344/1999, n. 402/1996, n. 295 e n. 201/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 674, comma 1-bis del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Flick

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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