Corte costituzionale
Ordinanza n. 356/2002
Corte cost., ord. 17 luglio 2002, n. 356
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 356/2002
- Data di deposito
- 17 luglio 2002
- Data di decisione
- 10 luglio 2002
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Carlo Mezzanotte
- Presidente
- RUPERTO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2002:356
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
- art. 6, comma 1, bis (modificato), legge n. 217 del 30 luglio 1990
- art. 6, comma 1, (modificato), legge n. 217 del 30 luglio 1990
- legge n. 134 del 29 marzo 2001
Parametri
Massime
Massima n. 27208
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-bis, della legge 30 luglio 1990, n. 217 come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 "nella parte in cui stabiliscono, a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura penale, che il giudice decida sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso ha richiesto le informazioni di cui all'art. 1, commi 9-bis e 9-ter, della stessa legge", sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 111, primo (recte: sesto) comma, della Costituzione. Infatti, poiché, successivamente all'ordinanza di rimessione, il decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 ha disposto, dalla data della sua entrata in vigore (1° luglio 2002), l'abrogazione della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (art. 299) e le disposizioni censurate sono state parzialmente trasfuse, con alcune modificazioni, nell'articolo 96 del citato decreto legislativo, mentre nell'art. 79, comma 3, dello stesso decreto è stato riprodotto e modificato il contenuto dell'art. 5, comma 5, della abrogata legge n. 217 del 1990, assunto dal remittente a termine di riferimento nel giudizio di eguaglianza, il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti al giudice rimettente, perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
Testo integrale
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