Corte costituzionale

Ordinanza n. 356/2002

Corte cost., ord. 17 luglio 2002, n. 356

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
356/2002
Data di deposito
17 luglio 2002
Data di decisione
10 luglio 2002
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Carlo Mezzanotte
Presidente
RUPERTO
ECLI
ECLI:IT:COST:2002:356

Norme oggetto del giudizio

  • decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002
  • art. 6, comma 1, bis (modificato), legge n. 217 del 30 luglio 1990
  • art. 6, comma 1, (modificato), legge n. 217 del 30 luglio 1990
  • legge n. 134 del 29 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 27208

Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1 e 1-bis, della legge 30 luglio 1990, n. 217 come modificati dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 "nella parte in cui stabiliscono, a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179, comma 2, del codice di procedura penale, che il giudice decida sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche quando lo stesso ha richiesto le informazioni di cui all'art. 1, commi 9-bis e 9-ter, della stessa legge", sollevata in riferimento agli articoli 3, 97 e 111, primo (recte: sesto) comma, della Costituzione. Infatti, poiché, successivamente all'ordinanza di rimessione, il decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113 ha disposto, dalla data della sua entrata in vigore (1° luglio 2002), l'abrogazione della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (art. 299) e le disposizioni censurate sono state parzialmente trasfuse, con alcune modificazioni, nell'articolo 96 del citato decreto legislativo, mentre nell'art. 79, comma 3, dello stesso decreto è stato riprodotto e modificato il contenuto dell'art. 5, comma 5, della abrogata legge n. 217 del 1990, assunto dal remittente a termine di riferimento nel giudizio di eguaglianza, il mutato quadro normativo impone di restituire gli atti al giudice rimettente, perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 luglio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 luglio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

Testo integrale

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